Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 58 pagine

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di forniture. I dettagli, come il momento in cui il luogo della fornitura viene trasferito in territorio svizzero, saranno disciplinati dal Consiglio federale nell’OIVA. Si impone dunque una regolamentazione analoga a quella concernente l’inizio dell’assoggettamento contenuta nell’articolo 14 capoverso 3 LIVA.

Art. 10 cpv. 1, 1bis, 1ter, 1quater, 2 lett. a, b e 2bis

Capoverso 1: la presente modifica corrisponde alla prassi vigente. In linea di massima, è possibile rinunciare all’esenzione dall’assoggettamento di cui all’articolo 11 LIVA anche se non viene realizzata alcuna cifra d’affari, a condizione che venga esercitata un’impresa. Per essere assoggettati all’imposta in Svizzera ed essere iscritti nel registro dei contribuenti è tuttavia necessario che vi sia un rapporto minimo con il territorio svizzero. Finora tale rapporto era disciplinato unicamente nell’articolo 8 OIVA. Il nuovo articolo 10 capoverso 1 AP-LIVA sancisce a livello di legge questo rapporto con il territorio svizzero: esso è dato quando un’azienda esegue prestazioni sul territorio svizzero oppure quando si trova in territorio svizzero il domicilio dal quale una persona svolge la propria attività, oppure la sede sociale o lo stabilimento d’impresa. Il collegamento al luogo dal quale una persona svolge la propria attività, menzionato nell’articolo 8 OIVA, non è stato ripreso nella legge in quanto questo semplice collegamento compromette il rapporto con il territorio svizzero richiesto a un’azienda. Se per contro mancano questi presupposti, come nel caso di un’azienda che ha la propria sede all’estero e che in Svizzera non ha uno stabilimento d’impresa né vi esegue prestazioni, l’iscrizione nel registro dei contribuenti non è possibile. Il rimborso delle imposte precedenti pagate sul territorio svizzero deve essere in questo caso richiesto nell’ambito della procedura di rimborso in virtù dell’articolo 107 capoverso 1 lettera b LIVA.

Ora viene precisato che è assoggettato all’imposta chi esegue le prestazioni con la propria impresa. Infatti, anche le persone fisiche che sono assoggettate all’imposta quali imprese individuali possono continuare a eseguire prestazioni al di fuori della loro attività imprenditoriale e, come ogni altro privato, non devono imporle. Secondo la prassi pluriennale dell’AFC, ad esempio, a determinate condizioni la locazione di un appartamento di vacanze o la vendita dell’auto privata da parte di un’impresa individuale non è parte dell’attività imprenditoriale.

Capoverso 1bis: il presente capoverso corrisponde al secondo periodo dell’attuale articolo 10 capoverso 1 LIVA ed è stato creato solo per ragioni di sistematica legislativa, affinché l’articolo rimanga strutturato in modo chiaro dopo l’inserimento del rapporto con il territorio svizzero (cfr. cpv. 1).

Il capoverso 1ternon cambia la situazione giuridica, bensì sancisce a livello di legge il principio, contenuto finora solamente nell’articolo 9 OIVA, secondo cui l’acquisto, la detenzione e l’alienazione di partecipazioni qualificate ai sensi dell’articolo 29 capoversi 2 e 3 LIVA costituiscono un’attività imprenditoriale.

Capoverso 1quater: nell’ambito della riforma dell’IVA 2010 il legislatore ha chiaramente stabilito che, a parte i sussidi degli enti pubblici, le non controprestazioni non hanno alcun influsso sul diritto di un’impresa alla deduzione dell’imposta precedente (art. 33 LIVA). Non è stato invece disciplinato ciò che significa l’ottenimento di non controprestazioni per la qualifica quale attività imprenditoriale o non imprenditoriale e quindi per l’assoggettamento. Ciò ha generato grande incertezza del diritto. L’AFC ha quindi dovuto definire una prassi, benché sulla questione di principio dovrebbe giustamente decidere il legislatore.