Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 58 pagine
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2 Commento ai singoli articoli
Art. 3 lett. g
Questa precisazione non cambia la situazione giuridica. Secondo la prassi pluriennale dell’AFC, le attività sovrane di collettività pubbliche possono venire trasferite anche a terzi che non sono collettività pubbliche, senza che con ciò l’attività perda il suo carattere di sovranità. In particolare, è possibile che anche terzi che non sono collettività pubbliche ai quali sono state affidate attività sovrane possano emanare decisioni. Quale esempio si può menzionare l’amministratore nelle procedure di esecuzione forzata.
Variante del Consiglio federale
Art. 3 lett. h
Mediante la definizione della nozione di persona strettamente vincolata, nell’ambito della riforma dell’IVA 2010 si intendeva creare certezza del diritto. All’atto pratico si è tuttavia visto che questo articolo è formulato in modo troppo restrittivo, poiché sono considerate persone strettamente vincolate soltanto i titolari di partecipazioni determinanti al capitale di un’impresa o di una società di persone. La definizione nel diritto vigente e la proposta dell’organo consultivo escludono in sostanza arbitrariamente che fondazioni e associazioni possano venire qualificate come persone strettamente vincolate. Ciò porta a esiti indesiderati sotto il profilo del sistema stesso dell’IVA in particolare nelle fondazioni di casse pensioni gestite dal personale della rispettiva impresa di fondazione. Simili prestazioni di gestione vanno, in linea di massima, fatturate con l’IVA. Dato però che le prestazioni delle assicurazioni sociali fornite dalle fondazioni delle casse pensioni sono escluse dall’imposta senza possibilità di imposizione volontaria, conformemente al sistema le fondazioni devono prendersi a carico l’imposta sul valore aggiunto trasferita. Per impedire che questo accada, molte imprese forniscono ora queste prestazioni gratuitamente e si sottraggono in tal modo attraverso l’imposta precedente non deducibile all’onere fiscale previsto dal sistema stesso dell’IVA. Secondo il diritto previgente, non è possibile una correzione della base di calcolo (art. 24 cpv. 2 LIVA), poiché le fondazioni e le imprese fondatrici non sono considerate persone vicine. Dalla riforma dell’IVA 2010 non entra più in linea di conto neanche il rendiconto del consumo proprio, poiché la gestione degli affari della fondazione della cassa pensione rientra indubitabilmente nell’ambito dell’attività imprenditoriale. Con l’inclusione delle fondazioni e associazioni nella definizione delle persone vicine viene colmata questa lacune nel sistema. La partecipazione a un rapporto di prestazione di persone strettamente vincolate o di persone a loro vicine è il presupposto per potere sottoporre a un confronto con terzi la base di calcolo dell’imposta (art. 24 cpv. 2 LIVA) o per prescrivere la procedura di notifica se l’ammontare d’imposta è inferiore a 10 000 franchi (art. 38 cpv. 1 LIVA).
Variante dell’organo consultivo
Art. 3 lett. h
L’organo consultivo propone di mantenere un valore di soglia e di definirlo autonomamente per il diritto in materia di imposta sul valore aggiunto. Nell’ambito