Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 58 pagine
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delle deliberazioni sulla riforma dell’IVA 2010 il Parlamento ha scientemente introdotto un valore di soglia. Per ragioni di unificazione del diritto, lo ha fatto mediante un rimando all’articolo 69 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD), che allora prevedeva un valore di soglia del 20 per cento. Nel frattempo tale valore è stato ridotto al 10 per cento. Il senso e lo scopo di questa disposizione inserita dal Parlamento erano di introdurre un dispositivo «safe haven» (rifugio sicuro) e garantire così alle imprese la certezza del diritto. Soltanto se la partecipazione raggiunge un certo ordine di grandezza occorre esaminare se eventualmente il prezzo va adeguato. Nel caso in cui la partecipazione detenuta dal destinatario delle prestazioni nella società del fornitore non raggiunga questo ordine di grandezza, ci si deve potere basare sul prezzo concordato fra le parti.
Art. 4 cpv. 2 e 3
Questa modifica non cambia la situazione giuridica. Il 1° gennaio 2013, in virtù dell’articolo 87 della legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (CSC 175.050), i Comuni politici di Ramosch e Tschlin si sono aggregati, formando il nuovo Comune di Valsot, che subentra nei rapporti giuridici dei due Comuni. La fusione non ha alcuna ripercussione sul territorio delle enclavi doganali, che comprende le due valli di Samnaun e Sampuoir. Con la fusione, l’esenzione dall’imposta delle forniture in virtù dell’articolo 4 capoverso 1 LIVA non viene quindi estesa a un territorio supplementare. In quanto successore nel diritto del Comune di Tschlin, a partire dal 1° gennaio 2013 Valsot versa alla Confederazione la compensazione per le forniture esonerate effettuate sulla sua parte del territorio delle enclavi doganali.
Art. 7 cpv. 2 e 3
Capoverso 2: la presente modifica corrisponde alla prassi vigente. La formulazione attuale («il suo domicilio o il luogo dal quale svolge la sua attività») è troppo restrittiva, in quanto non sono contemplati quei casi in cui il luogo della fornitura non è né il domicilio né il luogo dal quale viene svolta l’attività, come nel caso delle abitazioni di vacanza. D’ora in avanti sarà determinante il luogo nel quale la fornitura di energia elettrica è effettivamente utilizzata o consumata. In base a un’interpretazione teleologica, nella prassi corrente la disposizione viene già applicata in questo modo. Il presente disciplinamento è sussidiario. Il testo non è stato modificato per quanto riguarda il luogo della fornitura di energia elettrica alle aziende con sede o stabilimento d’impresa: nel caso in cui l’energia elettrica venga fornita a un’azienda di questo tipo, è considerato luogo della fornitura la sede o lo stabilimento d’impresa per cui viene effettuata la fornitura. In tal senso è irrilevante che la fornitura fisica di energia elettrica avvenga effettivamente in questa sede o in questo stabilimento d’impresa o che lì essa venga utilizzata o consumata. L’unica condizione è che la fornitura venga effettuata per la sede o lo stabilimento d’impresa in questione. Come avviene nel caso della fornitura di merci, occorre distinguere sempre tra la fornitura ai sensi del diritto in materia di IVA (rapporto di prestazione) e l’effettiva fornitura intesa come un movimento di merci o, come nel caso in questione, un trasferimento di energia elettrica. Questa distinzione è importante in caso di operazioni a catena, dove più forniture ai sensi del diritto in materia di IVA corrispondono a un unico movimento di merci o a un unico trasferimento di energia elettrica. Sempre secondo la prassi vigente, la disposizione è stata completata menzionando esplicitamente l’energia termica.