Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 58 pagine

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Secondo la prassi vigente dell’AFC, manca l’orientamento al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità (cfr. l’art. 10 cpv. 1 LIVA) e quindi all’attività imprenditoriale e anche all’assoggettamento se con l’attività in questione non si ottengono controprestazioni oppure si ottengono in misura molto limitata. L’AFC contesta l’orientamento al conseguimento di entrate aventi carattere di stabilità se si prevede che le spese per lo svolgimento di un’attività non sono coperte stabilmente per almeno il 25 per cento da entrate provenienti da prestazioni di natura imprenditoriale (esclusi i redditi da capitale e a titolo di interessi), ma per oltre il 75 per cento da non controprestazioni come sussidi, doni, finanziamenti trasversali, investimenti di capitale ecc. senza che vi sia un concreto motivo imprenditoriale. Un motivo imprenditoriale sussiste in particolare se un’attività diretta al conseguimento di entrate mediante prestazioni deve essere finanziata tramite un’attività non orientata al conseguimento di entrate mediante prestazioni.

Con il capoverso 1quater, nell’ambito del progetto per la consultazione il Consiglio federale propone che il finanziamento di un’impresa mediante non controprestazioni di cui all’articolo 18 capoverso 2 LIVA non permetta di escludere l’assoggettamento. Di conseguenza, contrariamente all’attuale prassi dell’AFC, l’attività imprenditoriale, e dunque l’assoggettamento, vengono confermati anche se il finanziamento è avvenuto per oltre tre quarti mediante non controprestazioni. Un museo, ad esempio, finanziato in misura del tutto preponderante mediante doni e solamente in minima parte consegue controprestazioni imponibili (ad es. ingressi imponibili volontariamente), secondo questa disposizione dovrebbe imporre unicamente queste controprestazioni, potrebbe però d’altra parte, ad esempio per la costruzione di edifici, fare valere la deduzione dell’imposta precedente, poiché nel complesso anche l’esercizio di un museo va considerato un’attività imprenditoriale che, in caso di imposizione volontaria degli ingressi, determina l’assoggettamento. La situazione non cambia per quanto riguarda i settori chiaramente delimitabili quali un negozio del museo o una caffetteria, in cui vengono svolte semplici attività accessorie: l’assoggettamento di questi settori accessori non porta all’assoggettamento dell’intera organizzazione, motivo per cui le imposte precedenti connesse con l’esercizio del museo non sono deducibili a seguito dell’assoggettamento di questi settori.

Prima della riforma dell’IVA 2010, non si poneva la questione di sapere se un’impresa che era finanziata in misura preponderante mediante non controprestazioni era assoggettata all’imposta a seguito di qualsivoglia esecuzione di prestazioni a titolo oneroso, in particolare di entità assai limitata, e aveva dunque il diritto alla deduzione integrale dell’imposta precedente, poiché l’ottenimento di tutte le non controprestazioni comportava una riduzione proporzionale del diritto alla deduzione dell’imposta precedente. Secondo il diritto vigente, la deduzione dell’imposta precedente deve essere ridotta unicamente se si ricevono sussidi degli enti pubblici (art. 33 cpv. 2 LIVA), tuttavia non, ad esempio, se si ricevono doni. La prassi dell’AFC non si applica quindi neanche all’ottenimento di sussidi degli enti pubblici, ciò che non è del tutto coerente, poiché anche in questo caso può mancare l’orientamento al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità. Questa nuova disposizione permetterebbe altresì di eliminare tale incoerenza.

La prassi rimane invariata riguardo alle organizzazioni attive nell’ambito della beneficenza che ricevono sostanzialmente doni. Con il ricevimento di doni e il loro trasferimento per finanziare progetti di aiuto non vengono eseguite prestazioni a titolo oneroso. In tal senso manca quindi un’attività imprenditoriale e di conseguen-