Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 58 pagine
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za non è dato neppure l’assoggettamento. Non vi è alcuna possibilità di dedurre l’imposta precedente per le spese legate a questa attività.
Si deve continuare a esaminare anche la delimitazione tra passatempo e attività imprenditoriale, tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso. Con un’attività non possono e non devono venire realizzate durevolmente eccedenze e se lo scopo primario non è l’utilità pubblica, si deve presupporre che si tratti di un passatempo che né porta all’assoggettamento, né comporta il diritto alla deduzione delle imposte precedenti. Occorre altresì prendere in considerazione se l’attività in questione viene esercitata come un’attività professionale o commerciale comparabile. Un proprietario di automobili d’epoca, ad esempio, che sporadicamente le noleggia a titolo oneroso per matrimoni effettua, certo, anche prestazioni a titolo oneroso, ma con ciò, a causa del carattere di semplice sporadicità, non agisce come qualcuno che lo fa per professione o a titolo commerciale. Sarebbe poi da chiedersi se, nel proporre noleggi d’automobili d’epoca per matrimoni, in primo piano vi sarebbe l’utilità pubblica, come è ad esempio il caso di collezioni d’arte che sono accessibili al pubblico in appositi edifici. Per contro, neanche nel caso di collezioni d’arte l’utilità pubblica sarebbe in primo piano se esse, ad esempio, fossero accessibili al pubblico soltanto assai limitatamente, venendo esposte, e soltanto sporadicamente, in locali privati.
Capoverso 2 lettera a: finora era esentato dall’obbligo fiscale chiunque realizzasse sul territorio svizzero una cifra d’affari proveniente da prestazioni imponibili inferiore a 100 000 franchi. Questa normativa è assai generosa soprattutto nei confronti delle imprese estere, poiché possono venire effettuate in Svizzera prestazioni in esenzione dall’IVA fino a 100 000 franchi l’anno. È inoltre quasi impossibile dimostrare che le imprese con sede all’estero superano questo limite di cifra d’affari e che in Svizzera sarebbero quindi assoggettate all’imposta, il che porta a distorsioni della concorrenza supplementari. L’imposta sull’acquisto di forniture in Svizzera che non soggiacciono all’imposta sull’importazione, introdotta con la riforma dell’IVA 2010, è risultata molto difficile in sede di esecuzione e non è stata in grado di ridurre le distorsioni della concorrenza (cfr. commento all’art. 45 AP-LIVA).
Con la revisione, le imprese che effettuano prestazioni o hanno la propria sede sul territorio svizzero, saranno ancora esentate dall’assoggettamento all’imposta solamente se a livello mondiale realizzano meno di 100 000 franchi di cifra d’affari da prestazioni che non sono escluse dall’imposta. Determinanti non sono più, come finora, le «prestazioni imponibili», poiché l’imponibilità presuppone che una prestazione venga effettuata in Svizzera. Determinanti per il limite di cifra d’affari sono perciò tutte le prestazioni che non sono escluse dall’imposta. Le cifre d’affari complessive di un’impresa vanno qualificate secondo il diritto svizzero in materia di imposta sul valore aggiunto. Nel caso di un’impresa estera, le sue cifre d’affari vanno trattate come se le prestazioni escluse dall’imposta che ne sono alla base fossero state effettuate sul territorio svizzero. All’atto pratico, tuttavia, ciò porterà a inchieste approfondite solo per poche imprese poiché, da un lato, devono essere realizzate cifre d’affari escluse dall’imposta e, dall’altro, le cifre d’affari rimanenti devono situarsi nell’ambito dei 100 000 franchi. Questa normativa si applica allo stesso modo alle imprese nazionali e a quelle estere. Ogni impresa che effettua prestazioni o ha la propria sede sul territorio svizzero diventa così, in linea di massima, assoggettata all’imposta, se non prova che a livello mondiale realizza meno di 100 000 franchi di cifra d’affari da prestazioni non escluse dall’imposta.