Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 58 pagine

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151 cpv. 1 OIVA). L’articolo 151 capoverso 2 lettera a OIVA recita tuttavia esplicitamente che non vi si oppongono i trasporti sul territorio svizzero che sono esenti dall’imposta in virtù dell’articolo 23 capoverso numeri 5–7 LIVA. Nel diritto vigente, questa normativa si applica solamente se con simili prestazioni di trasporto non viene superato il limite di cifra d’affari per l’esenzione dall’assoggettamento. Altrimenti, subentra l’assoggettamento sul territorio svizzero e il rimborso delle imposte precedenti nell’ambito della procedura di rimborso non è più possibile. Ora, per motivi di carattere economico-amministrativo, non soltanto le prestazioni di trasporto, bensì tutte le prestazioni esenti dall’imposta non devono opporsi alla procedura di rimborso. Tuttavia, affinché le imprese non diventino assoggettate all’imposta a causa del superamento del limite della cifra d’affari di 100 000 franchi e quindi la procedura di rimborso venga nuovamente esclusa, la presente nuova esenzione dall’assoggettamento è stata accolta nella legge. Simili imprese continuano ad avere la possibilità, in virtù dell’articolo 11 LIVA, di rinunciare all’esenzione dall’assoggettamento, al fine di far valere il proprio credito di imposta precedente nei rendiconti ordinari.

Capoverso 2 lettera b numero 2: secondo l’attuale articolo 10 capoverso 2 lettera b LIVA le imprese con sede all’estero sono, in linea di massima, esentate dall’assoggettamento se forniscono esclusivamente prestazioni che soggiacciono all’imposta sull’acquisto. Secondo l’attuale articolo 45 capoverso 1 LIVA, l’imposta sull’acquisto è applicata alle prestazioni di servizi che, ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 LIVA, devono essere assoggettate nel luogo del destinatario della prestazione. Se le imprese con sede all’estero forniscono esclusivamente simili prestazioni, non possono di conseguenza essere assoggettate all’imposta anche se raggiungono il limite di cifra d’affari di 100 000 franchi. L’imposta sul valore aggiunto su queste prestazioni va invece conteggiata dal destinatario della prestazione in territorio svizzero a titolo d’imposta sull’acquisto. Non è molto chiaro se ciò valga anche per le forniture sul territorio svizzero che non soggiacciono all’imposta sull’importazione (art. 45 cpv. 1 lett. c LIVA). Questa normativa intendeva infatti, nell’ambito della riforma dell’IVA 2010, porre rimedio alle difficoltà di applicazione nei confronti delle imprese con sede all’estero, in particolare nell’ edilizia e nell’ingegneria civile, nonché nei rami accessori dell’edilizia. Essa è perciò fortemente caratterizzata dall’idea della responsabilità solidale del destinatario della prestazione in territorio svizzero, che risulta particolarmente dal fatto che l’imposta sull’acquisto si applica alle forniture di imprese che non sono iscritte nel registro dei contribuenti e non semplicemente a prestazioni di un’impresa non assoggettate all’imposta, come era il caso prima della riforma dell’IVA 2010 riguardo all’imposta sull’acquisto su prestazioni di servizi. La differenza consiste nel fatto che nel primo caso è irrilevante se un’impresa, a torto o a ragione, non è iscritta nel registro dell’IVA. Se ci si fosse riallacciati all’assoggettamento, l’assoggettamento all’imposta sull’acquisto incomberebbe al destinatario della prestazione anche nel caso in cui l’impresa estera fosse assoggettata all’imposta ma, contrariamente ai suoi obblighi, non si facesse iscrivere. Si deve perciò partire dal presupposto che, a differenza dell’imposta sull’acquisto sulle prestazioni di servizi, già secondo il diritto vigente il legislatore intendesse impostare, soltanto in via sussidiaria all’obbligo di assoggettamento dei fornitori delle prestazioni, l’imposta sull’acquisto sulle forniture nel senso di una responsabilità solidale. Indipendentemente da ciò, le aspettative nei confronti dell’imposta sull’acquisto sulle forniture non si sono realizzate. La grande maggioranza dei consumatori non è consapevole che anch’essi possono essere assoggettati all’IVA. Affinché non abbiano brutte sorprese, il legisla-