Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 58 pagine
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Sulla base dell’Accordo del 21 giugno 19996 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), i cittadini dell’UE/AELS possono essere distaccati in Svizzera per massimo 90 giorni per anno civile da imprese o società con sede in uno Stato dell’UE/AELS (fatta eccezione per il Principato del Liechtenstein). In virtù dell’articolo 6 della legge dell’8 ottobre 19997 sui lavoratori distaccati (LDist), essi devono in precedenza notificare il proprio impiego nell’ambito della procedura di notifica online. Questi dati vengono memorizzati nel sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC). Nell’ambito di questa notifica va chiesta anche l’indicazione del numero IVA svizzero (v. mozione Cassis 12.4197). Le imprese che ancora non hanno alcun numero IVA svizzero vanno indirizzate all’iscrizione all’IVA online affinché si annuncino quali assoggettate all’IVA se l’impresa realizza almeno 100 000 franchi di cifra d’affari l’anno da prestazioni non escluse dall’imposta. Se il campo per il numero IVA svizzero rimane vuoto e non ha luogo alcuna iscrizione, l’AFC deve potere effettuare ulteriori accertamenti basandosi sui dati che figurano nel SIMIC. Se si consolida il sospetto che un’impresa estera che opera in Svizzera con cifre d’affari superiori a 100 000 franchi non escluse dall’imposta si è annunciata quale non assoggettata all’IVA, si deve potere avviare un procedimento penale per sottrazione d’imposta e avvalersi dell’assistenza amministrativa o giudiziaria. Questa procedura di richiesta del numero IVA nell’ambito della procedura di notifica online necessita, da una parte, una revisione dell’ordinanza del 21 maggio 20038 sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist) e, dall’altra, un adeguamento dell’OIVA. Entrambi questi aspetti vanno posti in essere prima dell’entrata in vigore della presente revisione parziale della legge sull’imposta sul valore aggiunto.
L’Accordo del 26 ottobre 20049 di cooperazione fra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari (Accordo anti frode) non è ancora entrato in vigore. La Svizzera ha ratificato l’Accordo il 23 ottobre 2008 e lo applica anticipatamente dal gennaio 2009 nei confronti degli Stati membri dell’UE che, a loro volta, hanno ratificato l’Accordo e rilasciato una dichiarazione in merito all’applicazione anticipata. Nell’assistenza amministrativa e giudiziaria è perciò decisivo se il Paese nel quale la persona assoggettata all’imposta ha la propria sede ha già ratificato l’Accordo e lo applica provvisoriamente. È il caso, ad esempio, della Germania e della Francia, dove quindi è possibile non soltanto procurarsi mezzi di prova mediante l’assistenza amministrativa, bensì anche chiedere l’attuazione di misure di esecuzione forzata se l’importo delle imposte sottratte supera 25 000 euro. In Italia e Austria, invece, dove l’Accordo anti frode è ratificato, ma non applicato provvisoriamente, le persone che vi risiedono possono essere chiamate a rispondere penalmente tramite rogatoria in virtù degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen soltanto nell’ambito di un procedimento penale.
Capoverso 2 lettera b numero 1: così viene eliminata un’incongruenza all’interno del diritto vigente. Il rimborso delle imposte precedenti attraverso la procedura di rimborso presuppone, fra l’altro, che il richiedente non soggiaccia all’obbligo fiscale sul territorio svizzero, motivo per cui non può neppure eseguirvi prestazioni (cfr. art.