Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 58 pagine
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tore aveva inoltre obbligato l’AFC a informare previamente le persone assoggettate all’imposta sull’acquisto in merito al loro obbligo (art. 45 cpv. 2 lett. b LIVA). Nella prassi si è evidenziato che anche con l’ausilio degli uffici doganali di confine l’AFC difficilmente ottiene le informazioni necessarie per questa informazione. A ciò si aggiunge poi, quale aggravante, che chi non è ancora assoggettato all’imposta sull’acquisto è tenuto a conteggiarla soltanto a partire da un acquisto di forniture superiore 10 000 franchi l’anno. All’atto pratico, l’imposta sull’acquisto di forniture in Svizzera non ha sortito praticamente alcun effetto. Per tale ragione, si impone un’estensione dell’assoggettamento alle imprese con sede all’estero. Applicando il limite di cifra d’affari di 100 000 franchi alle cifre d’affari realizzate a livello mondiale da un’impresa, i problemi in sede di esecuzione riscontrati finora si attenuano nel senso che, in linea di massima, le imprese che forniscono forniture sul territorio svizzero vengono assoggettate all’imposta come le imprese svizzere e non possono più speculare sul fatto che il superamento del limite di cifra d’affari di 100 000 franchi in Svizzera è difficile da provare per la mancanza di possibilità di controlli presso la sede estera dell’impresa (cfr. art. 10 cpv. 2 lett. a LIVA).
Solamente ancora le imprese con sede all’estero che forniscono prestazioni di servizi da imporre esclusivamente nel luogo del destinatario della prestazione sul territorio svizzero continuano a rimanere esenti dall’imposta indipendentemente dal limite di cifra d’affari di 100 000 franchi. Non sono contemplate da questa esenzione dall’assoggettamento, come finora, le imprese che forniscono prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni. Altrimenti, le prestazioni di servizi come la messa a disposizione a titolo oneroso di contenuti attraverso Internet non soggiacerebbe mai all’imposta sul valore aggiunto nei confronti dei consumatori finali, poiché sono una minima parte le persone che si avvalgono di simili prestazioni di servizi per oltre 10 000 franchi l’anno e che devono quindi conteggiare l’imposta sull’acquisto.
Anche nel capoverso 2 lettera c è stato stralciato «sul territorio svizzero», poiché anche per le associazioni sportive o culturali gestite a titolo onorifico e per le istituzioni di utilità pubblica il limite di cifra d’affari di 150 000 franchi non dovrebbe limitarsi alle cifre d’affari realizzate sul territorio (cfr. spiegazioni relative alla lettera a).
Capoverso 2bis: la presente modifica non comporta alcun cambiamento della situazione giuridica. Il tipo di calcolo della cifra d’affari era finora contenuto nelle lettere a e c LIVA con identico tenore. Onde evitare questa ripetizione, questa normativa viene strutturata in un proprio capoverso.
Art. 12 cpv. 3
Finora le collettività pubbliche sono state assoggettate obbligatoriamente all’imposta se la loro cifra d’affari proveniente da prestazioni fornite a terzi che non sono collettività pubbliche eccedeva 25 000 franchi all’anno e se la loro cifra d’affari proveniente da prestazioni fornite a terzi che non sono collettività pubbliche e ad altre collettività pubbliche superava complessivamente 100 000 franchi l’anno. Il limite minimo è stato giustificato dal fatto che, in caso di prestazioni fornite a terzi che non sono collettività pubbliche, non sono le collettività pubbliche nel loro insieme a essere assoggettate all’imposta, ma soltanto i loro singoli servizi che operano a livello imprenditoriale. Il rispetto dei due limiti della cifra d’affari ai fini dell’assoggettamento da parte dei servizi che forniscono (anche) prestazioni imprenditoriali è dispendioso sotto il profilo amministrativo, e oggettivamente è giustifica-