Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 58 pagine
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bile solamente in parte poiché, in base a prescrizioni legali e a esigenze politiche, le collettività pubbliche non hanno pressoché alcuna possibilità di effettuare la pianificazione fiscale dei servizi. Per ragioni di semplicità si è pertanto deciso di eliminare il limite supplementare di 25 000 franchi. Di conseguenza, una collettività pubblica sarà assoggettata obbligatoriamente all’IVA solo nel caso in cui la sua cifra d’affari proveniente da prestazioni fornite a terzi che non sono collettività pubbliche è di almeno 100 000 franchi l’anno. Se le prestazioni che una collettività pubblica ha fornito a terzi che non sono collettività pubbliche non superano 100 000 franchi, tutte le prestazioni fornite alle altre collettività pubbliche, indipendentemente dall’importo della cifra d’affari realizzata, sono escluse dall’imposta in mancanza di un assoggettamento soggettivo.
Come è stato il caso finora, questa norma si applica solamente alle collettività pubbliche, ai loro servizi e agli altri enti di diritto pubblico. Sono considerati altri enti di diritto pubblico le forme organizzative soggette al diritto pubblico, quali le corporazioni di diritto pubblico svizzere ed estere (ad es. i consorzi), gli istituti e le fondazioni di diritto pubblico dotati di personalità giuridica e, in qualità di forma generica suppletiva, le società semplici di collettività pubbliche (cfr. art. 12 OIVA). In quest’ultimo caso, si tratta di applicare per analogia il diritto privato sotto forma di diritto pubblico complementare. Le unità organizzative delle collettività pubbliche che sottostanno al diritto privato (ad es. le aziende esternalizzate nella forma di società anonime, le riunioni delle collettività pubbliche nella forma di associazioni) non rientrano, in mancanza di un disciplinamento di diritto pubblico, fra gli altri enti di diritto pubblico e non sottostanno pertanto alla presente disposizione. Ciò significa che le unità organizzative delle collettività pubbliche organizzate secondo il diritto privato continuano a essere assoggettate anche per prestazioni fornite esclusivamente a collettività pubbliche, sempre che queste ultime non siano escluse dall’imposta conformemente all’articolo 21 capoverso 2 numero 28 LIVA.
Variante del Consiglio federale
Art. 14 cpv. 2bis
Il Consiglio federale vorrebbe mantenere il diritto vigente poiché un disciplinamento particolare come proposto dall’organo consultivo (cfr. sotto) non è necessario per l’inizio e la fine dell’assoggettamento di imprese con sede all’estero. Secondo l’articolo 14 capoverso 1 LIVA l’assoggettamento inizia con l’avvio dell’attività imprenditoriale, purché con l’impresa vengano effettuate prestazioni sul territorio svizzero. Se un’impresa con sede all’estero effettua per la prima volta una prestazione sul territorio svizzero, questa impresa ha avviato la sua attività imprenditoriale sul territorio svizzero e l’assoggettamento inizia a quel momento se la cifra d’affari a livello mondiale ammonta a oltre 100 000 franchi. Se in precedenza l’impresa ha importato beni in relazione alla prestazione da effettuare sul territorio svizzero e l’imposta sull’importazione è stata riscossa per l’intera prestazione, dopo l’inizio dell’assoggettamento tale prestazione non è di nuovo imponibile. Se un’impresa non effettua più prestazioni sul territorio svizzero, ha terminato la sua attività imprenditoriale sul territorio svizzero e l’assoggettamento finisce in virtù dell’articolo 14 capoverso 2 lettera a LIVA.
Un inizio dell’assoggettamento con effetto retroattivo per l’inizio dell’anno civile, come viene proposto dall’organo consultivo, potrebbe condurre a conflitti di competenza con l’imposta sull’importazione se al momento della stessa fosse stata tassata