Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 58 pagine

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l’intera prestazione da fornire e successivamente tale prestazione venisse inoltre assoggettata all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero. Anche per questo motivo il Consiglio federale respinge questa proposta.

Variante dell’organo consultivo

Art. 14 cpv. 2bis

Al fine di realizzare la neutralità fiscale per le imprese prevista nell’articolo 1 capoverso 1 LIVA, l’assoggettamento soggettivo deve essere dato a partire dall’avvio dell’attività imprenditoriale. Altrimenti non possono essere dedotti gli aggravi d’imposta precedenti sui lavori preparatori. Questo principio non va applicato alle imprese con sede all’estero; per esse, in linea di massima, è prevista la procedura di rimborso (art. 107 cpv. 1 lett. b LIVA). Per impedire che, basandosi su ragioni di uguaglianza giuridica, imprese con sede all’estero ottengano un’iscrizione come contribuenti senza fornire prestazioni sul territorio svizzero, questa disposizione appare sensata. Serve in ogni caso alla certezza del diritto e ha effetto giuridico specialmente riguardo alla fine dell’assoggettamento. È altresì necessaria, poiché le formulazioni dell’articolo 14 capoversi 1 e 2 LIVA riguardano solamente il caso dell’articolo 10 capoverso 1 lettera b AP-LIVA.

Per l’organo consultivo non sussistono neanche problemi quanto alla delimitazione dall’imposta sull’importazione in caso di iscrizione con effetto retroattivo per l’inizio dell’anno civile: se ciò si verifica, l’imposta sull’importazione già tassata può essere dedotta a titolo d’imposta precedente.

Art. 15 cpv. 4

Questa modifica non cambia la situazione giuridica. Poiché ora la locuzione «Amministrazione federale delle contribuzioni» viene già introdotta nell’articolo 7 capoverso 3 LIVA, in questo articolo è sufficiente l’acronimo AFC.

Variante del Consiglio federale

Art. 19 cpv. 2 secondo periodo

Questa integrazione non cambia la situazione giuridica. Il Consiglio federale propone di definire a livello di legge la disposizione, contenuta finora soltanto nell’articolo 32 OIVA, secondo la quale la regola del 70/30 per cento è applicabile esclusivamente alle combinazioni di prestazioni tra prestazioni escluse dall’imposta e imponibili nonché alle combinazioni di prestazioni con differenti aliquote d’imposta se tali prestazioni vengono effettuate sul territorio svizzero. Se all’interno di una combinazione di prestazioni, le prestazioni vengono effettuate per oltre il 70 per cento all’estero, ciò non porta così anche a un’esenzione dall’imposta delle prestazioni effettuate sul territorio svizzero contenute nella combinazione. Soltanto le prestazioni effettuate all’estero sono esenti dall’imposta. Lo stesso vale nel caso opposto: se le prestazioni vengono effettuate per oltre il 70 per cento sul territorio svizzero, le rimanenti prestazioni effettuate all’estero rimangono esenti dall’imposta. In tal modo è possibile impedire doppie imposizioni e doppie esenzioni fiscali nonché una violazione del principio di territorialità causa imposizione di prestazioni all’estero.