Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 58 pagine

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Variante dell’organo consultivo

Art. 19 cpv. 2 secondo periodo

L’organo consultivo propone di stralciare questa modifica, poiché non sussiste alcuna ragione dogmatica comprensibile per limitare la normativa di semplificazione dell’articolo 19 capoverso 2 LIVA riguardo alla determinazione del luogo della prestazione.

Art. 21 cpv. 2 n. 2, 3, 8, 11, 14, 16, 17, 18, 21 lett. c, 25, 27, 28, 28bis, 30 e 31, cpv. 6 e 7

I numeri 2 e 3 riguardano soltanto il testo francese (precisazione linguistica).

Numero 8: la presente modifica non comporta alcun cambiamento della situazione giuridica. Si tratta di una correzione puramente redazionale.

Numero 11: la presente modifica non comporta alcun cambiamento della situazione giuridica. La deroga all’eccezione per le prestazioni della ristorazione e del settore alberghiero che vengono eseguite nel quadro delle prestazioni nel settore della formazione e dell’educazione è inoltre in conflitto con la disposizione generale concernente le combinazioni di prestazioni contenuta nell’articolo 19 capoverso 2 LIVA: se le combinazioni di prestazioni sono eseguite in cambio di una controprestazione complessiva e la prestazione preponderante rappresenta almeno il 70 per cento della controprestazione complessiva, la combinazione di prestazioni può essere trattata fiscalmente come la prestazione preponderante. Per questioni di semplificazione, questa nuova norma di legge, introdotta nella legge nell’ambito della riforma dell’IVA del 2010, dovrà applicarsi a tutte le combinazioni di prestazioni fornite sul territorio svizzero. Per quanto riguarda quindi il vecchio disciplinamento previsto al numero 11 per le prestazioni della ristorazione e del settore alberghiero, eseguite in combinazione con le prestazioni nel settore dell’educazione e della formazione, esso non costituisce, come vuole il legislatore, una lex specialis rispetto alla più recente normativa generale prevista all’articolo 19 capoverso 2. Dall’entrata in vigore della nuova legge, l’AFC già interpreta il numero 11 in tal senso.

Numero 14 frase introduttiva: l’eliminazione della frase non comporta alcuna modifica della situazione giuridica. La riserva iscritta nel numero 14, secondo la quale sono escluse dall’imposta le prestazioni di servizi culturali fornite direttamente al pubblico, se per esse viene richiesta una determinata controprestazione, esclude l’applicazione del disciplinamento previsto per le combinazioni di prestazioni contenuto nell’articolo 19 capoverso 2 LIVA, dato che esso può essere applicato solo quando la combinazione di prestazioni viene eseguita in cambio di una controprestazione complessiva. Il legislatore non vuole tuttavia che la riserva prevista nella precedente versione del numero 14 escluda le disposizioni generali più recenti previste per le combinazioni di prestazioni. Dall’entrata in vigore della nuova legge, l’AFC già interpreta il numero 14 in tal senso.

Numero 14 lettera b: con questa integrazione viene ripresa la regolamentazione contenuta nell’articolo 36 capoverso 1 OIVA senza peraltro che vi sia alcuna modifica della situazione giuridica. Nell’esclusione dall’imposta rientrano non soltanto le prestazioni degli stessi artisti bensì, parimenti, quelle di persone che partecipano sul piano artistico a tali esecuzioni, senza esibirsi davanti al pubblico. Si tratta, ad