Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 58 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 23Fedlex · Rapporto esplicativo

esempio, di regia, coreografia, scenografia, costumi, trucco, allestimento di luci e suoni e simili. Non vi rientrano invece le prestazioni nelle quali l’aspetto culturale non è in primo piano, quali l’assistenza alla regia, la moderazione, suggerire, illuminazione e simili. Nell’articolo 36 capoverso 1 OIVA queste prestazioni erano state finora integrate nella disposizione di deroga mediante un rimando all’articolo 33 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 199210 sul diritto d’autore (LDA). Si rinuncia a riprendere questo rimando per evitare valutazioni contraddittorie rispetto alla LDA. Ad esempio, come già secondo la prassi vigente, i disc-jockey, gli artisti del circo, i domatori, i maghi sono equiparati agli artisti interpreti di cui alla disposizione di deroga, sebbene, di regola, non siano considerati artisti interpreti nel senso della LDA. Viene inoltre ripreso nella legge il disciplinamento contenuto nell’ordinanza secondo cui la fatturazione da parte di una persona giuridica che rappresenta l’artista non pregiudica l’esclusione dall’imposta.

Numero 16: con questa integrazione viene ripresa la regolamentazione contenuta nell’articolo 36 capoverso 2 OIVA senza peraltro che vi sia alcuna modifica della situazione giuridica. L’aggiunta chiarisce che dall’imposta non sono escluse soltanto le opere di natura culturale degli autori diretti, ma anche le opere di natura culturale di seconda mano ai sensi dell’articolo 3 LDA. Sono opere di seconda mano le creazioni dell’ingegno di carattere originale, ideate utilizzando opere preesistenti di natura culturale di autori diretti in modo tale che resti riconoscibile il loro carattere originale. Sono in particolare opere di seconda mano le traduzioni, gli adattamenti audiovisivi e gli altri adattamenti (cfr. art. 3 cpv. 1 e 2 LDA). Come finora, non tutte le opere comprese dalla LDA rientrano tuttavia anche in questa esclusione dall’imposta, poiché l’esclusione dall’imposta si limita esclusivamente a opere di natura culturale. Perciò, programmi informatici come software di sistema e di applicazione o anche traduzioni di testi di uso corrente non sono ad esempio contemplati da questa esclusione dall’imposta, pur se secondo la LDA sono protetti dal diritto d’autore.

Numero 17: questa integrazione non comporta alcun cambiamento della situazione giuridica secondo la prassi vigente, ma chiarisce che sono escluse dall’imposta anche le prestazioni offerte nell’ambito di manifestazioni culturali senza scopo di lucro. Secondo la prassi seguita attualmente dall’AFC, ciò riguarda in particolare le piccole lotterie e le tombole. Poiché si tratta esclusivamente di giochi d’azzardo organizzati nell’ambito di un evento sociale, esse rientrano nei casi di esclusione dall’imposta previsti per le prestazioni in caso di manifestazioni organizzate da istituzioni che per il resto svolgono attività escluse dall’imposta (art. 21 cpv. 2 n. 17 LIVA).

Numero 18 lettera a: le modifiche non comportano alcun cambiamento della situazione giuridica e sono solo di natura terminologica.

Numero 18 lettera b: il concetto delle assicurazioni sociali va inteso in senso lato e comprende i cinque settori seguenti: previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (sistema dei tre pilastri), la tutela dalle conseguenze di una malattia e di un infortunio, le indennità per perdita di guadagno per chi presta servizio civile o militare e in caso di maternità, l’assicurazione contro la disoccupazione e gli assegni familiari. Si è perciò rinunciato a menzionare a titolo esemplificativo nella legge taluni rami assicurativi. Tra le eccezioni previste in questo numero rientrano ora

10 RS 231.1