Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 58 pagine

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anche le prestazioni dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS), dell’assicurazione invalidità (AI), dell’assicurazione contro la disoccupazione (AD) e delle IPG che finora erano riunite nell’articolo 21 capoverso 2 numero 8, rendendole più chiare sotto il profilo della sistematica legislativa. Questa modifica rende superfluo anche l’articolo 37 OIVA, il quale stabilisce che le operazioni degli istituti di previdenza professionale rientrano tra le operazioni ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 18 LIVA.

Numero 18 lettera c: vengono abrogati anche l’articolo 21 capoverso 2 numero 25 LIVA e la disposizione transitoria del 19 marzo 201111, che esentano dall’imposta le prestazioni eseguite tra le casse di compensazione AVS e quelle degli organi di esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione nonché prestazioni in virtù di compiti previsti dalla legge. D’ora in poi, al fine di garantire la parità di trattamento di tutti gli assicuratori sociali e di agevolare la collaborazione tra gli istituti delle assicurazioni sociali, le prestazioni eseguite tra tutti gli istituti delle assicurazioni sociali, le prestazioni di cosiddetti organi d’esecuzione in virtù di compiti previsti dalla legge nel settore della prevenzione nonché la formazione e il perfezionamento professionali saranno esclusi dall’imposta. Poiché, in conformità con la giurisprudenza del Tribunale federale,12 le organizzazioni che si occupano di prevenzione non vanno considerate come istituti della sicurezza sociale, oltre a tali istituti nel settore delle assicurazioni sociali devono essere menzionati esplicitamente anche i cosiddetti organi d’esecuzione per essere contemplati dalla disposizione di deroga. Si tratta di un organo d’esecuzione se a un’organizzazione è stata delegata l’esecuzione di compiti di prevenzione previsti dalla legge e inoltre il finanziamento di questo lavoro di prevenzione è disciplinato esplicitamente nella legge. All’atto pratico, questa ampliata esclusione dall’imposta si applica principalmente nel settore degli infortuni professionali, nel settore degli infortuni non professionali e nella sanità.

– nel settore degli infortuni professionali ne beneficia l’attività di prevenzione degli organi d’esecuzione della legge sul lavoro del 13 marzo 196413 (LL) e della legge federale del 20 marzo 198114 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF). In concreto, secondo il diritto vigente si tratta della SUVA, delle autorità cantonali preposte alla tutela dei lavoratori, degli ispettorati del lavoro cantonali, della SECO e delle sei organizzazioni specializzate seguenti: l’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI), la Società Svizzera dell’industria del gas e delle acque (SSIGA), l’Associazione Svizzera per la tecnica della saldatura (ASS/SVS), l’Associazione svizzera ispezioni tecniche (ASIT), la Fondazione Agriss e l’Ufficio di consulenza per la sicurezza sul lavoro UCSL (cfr. art. 85 e 87 LAINF);

– nel settore degli infortuni non professionali l’esclusione dall’imposta trova applicazione nell'attività di prevenzione dell'Ufficio prevenzione infortuni UPI (cfr. art. 88 LAINF);

11 RU 2011 1167; FF 2008 6761

12 Sentenza del Tribunale federale del 30 settembre 2003, 2A.405/2002

13 RS 822.11

14 RS 832.20