Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 58 pagine

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– nella sanità l’esclusione dall’imposta trova applicazione nell'attività di prevenzione della Promozione Salute Svizzera (cfr. art. 19 e 20 della legge federale del 18 marzo 199415 sull’assicurazione malattie; LAMal).

Tutte queste attività di prevenzione vengono finanziate attraverso supplementi, previsti dalla legge, sui premi delle rispettive assicurazioni. Così è adempiuta anche la richiesta dell'iniziativa parlamentare Triponez (02.413), che vuole escludere dall'imposta le misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali da parte degli organi esecutivi della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro e dalla SUVA.

Numero 18 lettera d: conformemente alla prassi vigente, l’esclusione dall’imposta per gli intermediari assicurativi non è limitata al settore delle assicurazioni private, ma si estende anche a quello delle assicurazioni sociali.

Numero 21 lettera c: questa modifica semplifica molto il trattamento, sotto il profilo dell’imposta sul valore aggiunto, della locazione di posti per il parcheggio di veicoli, stralciando il criterio delimitante della destinazione all’uso comune. Ora, ogni gestione di parcheggi costituisce una prestazione imponibile. In particolare, viene così meno l'esenzione dall'imposta per i parcheggi a pagamento sulle strade, che ora vengono trattati fiscalmente come la locazione di parcheggi negli autosili o per i parcheggi di centri commerciali, stabili amministrativi, scuole, ospedali e simili. Non ha alcuna importanza neppure la durata della locazione: sia il parcheggio di breve durata per 30 minuti, sia la locazione pluriennale di un parcheggio in un'autorimessa soggiacciono all'IVA. Ciò vale anche per tutte le autorizzazioni di parcheggio permanenti per parcheggi pubblici e privati. Rimane invariata l’esclusione dall’imposta per parcheggi che vengono locati soltanto congiuntamente alla locazione di un immobile esclusa dall’imposta. Parimenti, continuano a essere considerate quali posti per il parcheggio tutte le aree, demarcate, o non demarcate, destinate al parcheggio di veicoli. In tale novero rientrano i garage singoli, i box adibiti a garage aperti o chiusi, le autorimesse (ad es. in garage sotterranei o autosili), le tettoie e simili per automobili, in particolare però anche i posti d’attracco per imbarcazioni e i posti all’asciutto (ad es. su prati, sponde e rive nonché in edifici). Sono considerati veicoli soprattutto le automobili, i motoveicoli, i ciclomotori, le biciclette, i rimorchi, le macchine edili e agricole, ma anche i battelli e gli aerei.

Numero 25: il contenuto normativo di questo numero è stato ripreso integralmente nell’articolo 21 capoverso 2 numero 18 AP-LIVA.

Numero 27: questa esclusione dall’imposta va stralciata senza sostituirla. Nel commento all’articolo 21 capoverso 2 numero 27 D-LIVA nel messaggio del 25 giugno 200816 concernente la semplificazione dell’imposta sul valore aggiunto, il Consiglio federale sosteneva che, con quella disposizione, la disposizione fino ad allora disciplinata nell’articolo 33a della legge sull’IVA del 2 settembre 199917 (vLIVA) andava inserita nel punto corretto in sede di sistematica, ossia nelle esclusioni dall'imposta. Si è poi affermato, in proposito, che i contributi percepiti da organizzazioni di utilità pubblica andavano esclusi dall’imposta, anche se, nelle pubblicazioni di loro scelta, esse indicavano una sola volta o a più riprese, in forma neutrale, il nome o la ditta del pagatore del contributo oppure utilizzavano semplicemente il

15 RS 832.10

16 FF 2008 6033 6964

17 Inserita nella legge sull'IVA del 2 settembre 1999 mediante all. (cifra II) della legge federale dell'8 ottobre 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gennaio 2006 (RU 2005 4545 4550; FF 2003 7053 7093).