Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 58 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 26Fedlex · Rapporto esplicativo

logotipo o la designazione originale. Viceversa, ciò vale anche per i contributi delle organizzazioni di pubblica utilità. Questa definizione delle prestazioni volte a promuovere l’immagine riprende in pratica alla lettera il contenuto normativo dell'ex articolo 33a vLIVA. Nel corso dei dibattiti parlamentari sulla riforma dell’IVA 2010, la definizione dei doni proposta dal Consiglio federale nell’articolo 3 lettera i D-LIVA è stata integrata nel seguente modo dal Parlamento con riferimento all'ex articolo 33a vLIVA: «una liberalità è considerata dono anche se è menzionata una o più volte, in forma neutra, e ciò anche in caso di utilizzazione della ditta o del logo del donatore». Da allora è controverso che cosa è considerato una prestazione volta a promuovere l’immagine secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 27 LIVA, poiché la definizione delle prestazioni volte a promuovere l’immagine nei commenti coincide ampiamente con la definizione integrata dal Parlamento dei ringraziamenti per i doni. Le differenze dal tenore delle due disposizioni di legge risultano nel senso che l’esclusione dall’imposta vale esclusivamente per le prestazioni volte a promuovere l’immagine di e a organizzazioni di utilità pubblica, mentre per i doni le caratteristiche dei donatori o dei beneficiari dei doni non hanno alcuna importanza e che, a differenza delle prestazioni volte a promuovere l’immagine, nei doni la menzione neutrale del nome e del logo del donatore su pubblicazioni è limitata. Sussistono poi differenze nelle conseguenze giuridiche: le prestazioni volte a promuovere l’immagine escluse dall’imposta portano a una rettifica dell’imposta precedente, il ricevimento di doni invece no. L’AFC ha tentato, in una definizione della prassi, di delimitare l’esclusione dall’imposta per prestazioni volte a promuovere l’immagine dai doni e dalle prestazioni pubblicitarie assoggettate all’imposta. Nell’ambito della procedura di consultazione svolta nell’inverno del 2013, il progetto di questa pubblicazione della prassi è stato aspramente criticato, per cui l’AFC l’ha ritirata. In ragione di queste difficoltà, e del fatto che il Parlamento ha ampiamente ripreso il contenuto normativo dell’ex articolo 33a vLIVA nella definizione dei doni nell’articolo 3 lettera i LIVA, adempiendo così, in sostanza, lo scopo perseguito originariamente dal Consiglio federale con l’esclusione dall’imposta per prestazioni volte a promuovere l’immagine, il Consiglio federale propone di abrogare l’articolo 21 capoverso 2 numero 27 LIVA.

Il numero 28 lettera a corrisponde essenzialmente a quanto sancito nell’attuale numero 28. Le unità organizzative della stessa collettività pubblica sono definite nel capoverso 6 conformemente a quanto è attualmente stabilito nell’articolo 38 OIVA. Questa definizione è valida anche per le lettere b e c.

Numero 28 lettere b e c: per esonerare dall’IVA la collaborazione fra le diverse collettività pubbliche bisognerà escludere dall’imposta anche le prestazioni tra società, alle quali partecipano esclusivamente collettività pubbliche, e le collettività pubbliche partecipanti, nonché tra gli istituti e le fondazioni fondati esclusivamente da collettività pubbliche e le collettività pubbliche partecipanti alla loro fondazione escluse dall’imposta. In quest’ambito non ha alcuna importanza che sia la collettività pubblica nel suo insieme oppure una delle sue unità organizzative a eseguire o a ricevere la prestazione. L’esclusione dall’imposta non si applica alle prestazioni fornite a collettività pubbliche non partecipanti.

Numero 28bis: l’esclusione dall’imposta della messa a disposizione di personale tra collettività pubbliche, comporta anche uno sgravio fiscale della collaborazione fra le collettività pubbliche, poiché la messa a disposizione di personale rappresenta un’attività imprenditoriale delle collettività pubbliche indipendentemente dallo scopo dell’impiego. Il campo di applicazione della presente esclusione dall’imposta