Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 58 pagine
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Art. 45a
Questa modifica non cambia la situazione giuridica. Nel quadro della riforma dell’IVA 2010 l’imposta sull’acquisto è stata inserita in un titolo proprio per motivi di sistematica legislativa. Nell’ipotesi che d’ora in poi determinate disposizioni, come le eccezioni e le esenzioni dall’imposta, non si applichino soltanto all’imposta per le prestazioni sul territorio svizzero ma anche all’imposta sull’acquisto, occorre rinviare espressamente all’applicabilità di queste disposizioni. Attualmente il rinvio alle eccezioni e alle esenzioni dall’imposta è disciplinato soltanto dall’articolo 109 OIVA. D’ora in poi questa regolamentazione sarà inserita nella legge stessa e sarà inoltre completata con la menzione dei supporti di dati senza valore di mercato esenti dall’imposta sull’importazione, affinché l’esenzione dall’imposta secondo l’articolo 53 LIVA non venga scalzata dall’imposta sull’acquisto.
Art. 51 cpv. 2 lett. b e 3
Questa modifica non cambia la situazione giuridica Qui è sufficiente l’abbreviazione AFD dato che l’espressione «Amministrazione federale delle dogane» è d’ora in poi introdotta all’articolo 23 capoverso 2 numero 3 AP-LIVA.
Art. 53 cpv. 1 lett. g
Questa modifica non cambia la situazione giuridica. L’esenzione fiscale già esistente in caso di importazione di elettricità e di gas naturale in condotte viene estesa anche all’energia termica in condotte, in conformità alla prassi vigente (cfr. il commento all’art. 7 cpv. 2 AP-LIVA). Queste forniture sono imponibili sul territorio svizzero secondo l’articolo 7 capoverso 2 AP-LIVA.
Art. 54
Questa modifica non cambia la situazione giuridica. La rubrica attuale «Calcolo dell’imposta» viene sostituita con «Base di calcolo» e adeguata dal punto di vista terminologico all’analoga disposizione sull’imposta per le prestazioni eseguite sul territorio svizzero (art. 24 LIVA).
Art. 58 lett. c, cbis e d
Questa modifica non cambia la situazione giuridica, ma chiarisce la prassi già applicata dall’AFC a favore delle persone assoggettate all’imposta sull’importazione, secondo la quale non viene riscosso alcun interesse moratorio se i beni tassati con obbligo di pagamento condizionato sono riesportati previa conclusione del regime doganale o dichiarati in un altro regime doganale. Si rinuncia altresì all’interesse moratorio se al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale un contribuente sul territorio svizzero è l’importatore di un bene tassato con obbligo di pagamento condizionato, anche se non conclude correttamente il regime doganale. La lettera d è stata abrogata perché si riferisce a beni che sono immagazzinati in un deposito doganale aperto o in un deposito franco doganale. In entrambi i casi di deposito l’imposta sull’importazione non viene riscossa né garantita all’atto dell’immagazzinamento. Sono pertanto superflui un interesse moratorio o un’eccezione all’interesse moratorio.