Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 58 pagine

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Variante del Consiglio federale

Art. 70 cpv. 2

Capoverso 2: la proroga del termine di prescrizione assoluta non deve comportare una proroga a 15 anni del termine di conservazione dei libri contabili, dei giustificativi, delle carte d’affari e di altri documenti. Per questo motivo, come già nella legislazione anteriore, il termine di conservazione è separato dal termine di prescrizione assoluta e stabilito in 10 anni. Se alla scadenza di 10 anni dalla fine del periodo fiscale in questione, il credito fiscale relativo a questo periodo fiscale non è ancora passato in giudicato, i libri contabili, i giustificativi, le carte d’affari e gli altri documenti devono essere ulteriormente conservati fino al passaggio in giudicato di tale credito. Esiste tuttavia un’eccezione per i documenti commerciali in relazione ai beni immobili. Dato che per il calcolo del valore corrente dei beni immobili, ci si basa su un ammortamento annuo del 5 per cento del valore, è soltanto dopo 20 anni che i relativi documenti commerciali non sono più rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Essi devono quindi essere conservati per 20 anni. Il termine di conservazione inizia con la fine del periodo fiscale. Finché non entra in vigore la disposizione secondo la quale l’esercizio funge da periodo fiscale, diversamente da quanto previsto dal CO il termine di prescrizione decorre dalla fine dell’anno civile. Le altre regolamentazioni dell’articolo 958f CO sulla tenuta e sulla conservazione dei libri rimangono tuttavia applicabili.

Variante dell’organo consultivo

Art. 70 cpv. 2

Conformemente alla sua proposta relativa all’articolo 42 capoverso 6 AP-LIVA l’organo consultivo chiede lo stralcio di questa modifica.

Art. 76

Il capoverso 1 accorda all’AFC l’autorizzazione di trattare dati personali degni di particolare protezione. Da ciò ne consegue che l’AFC può elaborare anche tutti gli altri dati non classificati come degni di particolare protezione. Il termine «trattare» comprende qualsiasi operazione relativa ai dati personali, segnatamente la raccolta, la conservazione e l’utilizzazione di dati (art. 3 lett. e della legge federale del 19 giugno 199226 sulla protezione dei dati; LPD). Per motivi legati alla protezione dei dati è necessario limitare i dati all’adempimento dei compiti previsti dalla legge (art. 4 cpv. 3 LPD). Da questa diposizione discende altresì il fatto che i dati possono essere comunicati e ottenuti nel quadro dell’assistenza amministrativa in virtù dell’articolo 75 LIVA. I compiti legali dell’AFC non si limitano alla mera LIVA, ma possono anche essere contenuti in altre leggi (ad es. le disposizioni sull’assistenza amministrativa). Per motivi di trasparenza i dati concernenti i procedimenti e le sanzioni amministrativi e penali sono espressamente menzionati.

Capoverso 2: secondo l’articolo 50e capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 194627 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) il numero d’assicurato dell’AVS può essere utilizzato sistematicamente al di fuori delle assicu-

26 RS 235.1

27 RS 831.10