Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 58 pagine
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razioni sociali – ad esempio nel settore delle imposte – soltanto se lo prevede una legge federale e se sono definiti lo scopo d’utilizzazione e gli aventi diritto. In base a questa disposizione l’AFC è autorizzata a utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato dell’AVS per accertare l’assoggettamento fiscale. Essa ha bisogno del numero d’assicurato in particolare per assegnare in maniera certa le ditte individuali con un proprio numero d’identificazione (numero IDI) alle persone fisiche che le detengono. Una base legale corrispondente è creata simultaneamente per il registro IDI (cfr. il commento alla modifica dell’art. 6 cpv. 3 della legge federale del 18 giugno 201028 sul numero d’identificazione delle imprese; LIDI).
Art. 76a
Il capoverso 1 autorizza l’AFC a gestire un sistema d’informazione per trattare dati personali. Il sistema serve soprattutto per accertare l’assoggettamento fiscale e le prestazioni imponibili, per determinare e verificare le imposte dovute e le imposte precedenti deducibili, per eseguire controlli sui giustificativi di importazione ed esportazione, per garantire la riscossione delle imposte dovute, per infliggere ed eseguire sanzioni amministrative o penali, per trattare in modo efficiente e razionale le domande nazionali e internazionali di assistenza amministrativa e giudiziaria, per tenere le statistiche necessarie e per eseguire analisi dei rischi.
Capoverso 2: l’accesso ai dati può essere effettuato esclusivamente da collaboratori dell’AFC oppure, nel caso ad esempio di mandati speciali riferiti a progetti, da personale tecnico da essa controllato.
Capoverso 3: questa disposizione garantisce che per l’adempimento dei propri compiti il Controllo federale delle finanze ha accesso a tutti i sistemi d’informazione dell’AFC.
Capoverso 4: nella LIVA in vigore e nella relativa ordinanza manca una base legale sufficiente per la comunicazione, mediante procedura di richiamo, dei dati personali degni di particolare protezione. Con la presente revisione di legge la procedura di richiamo dei dati personali degni di particolare protezione poggia su una base legale sufficiente. Le persone autorizzate possono richiamare autonomamente i dati necessari accedendo direttamente al sistema. L’AFD, in quanto unica autorità esterna all’AFC, ha un accesso diretto alla banca dati delle persone assoggettate all’imposta sul valore aggiunto perché ha la competenza per l’esecuzione della riscossione dell’imposta sull’importazione (art. 62 cpv. 1 LIVA). In questo senso l’AFD può richiamare direttamente e autonomamente le informazioni necessarie alla determinazione e alla riscossione dell’imposta senza dovere di volta in volta presentare all’AFC una domanda speciale per ottenere tali informazioni. Per motivi legati alla protezione dei dati questa facoltà deve essere espressamente menzionata nelle basi legali e l’autorità competente deve essere citata (art. 19 cpv. 3 LPD). Inoltre, per garantire la trasparenza richiesta, occorre stabilire nella legge le diverse categorie di dati accessibili mediante procedura di richiamo. I singoli dati sono elencati nell’OIVA.
Il capoverso 5 corrisponde all’attuale articolo 76 capoverso 4 LIVA e garantisce che anche i dati memorizzati elettronicamente sono considerati documenti originali ove ve ne esista l’esigenza legale, ad esempio nelle procedure di esecuzione forzata o nei procedimenti penali.
28 RS 431.03