Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 58 pagine
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Il capoverso 6 delega al Consiglio federale l’emanazione delle disposizioni d’esecuzione ed elenca gli elementi che l’Esecutivo deve almeno disciplinare in tali disposizioni.
Art. 86 Abs. 7
L’ammontare d’imposta provvisoriamente dovuto secondo l’articolo 86 LIVA è uno strumento di garanzia. Il rischio di incasso sarebbe troppo elevato se l’AFC dovesse attendere ogni volta la scadenza del termine di finalizzazione per procedere all’esecuzione forzata delle imposte non pagate. Per questo motivo, in virtù dell’articolo 86 capoverso 2 LIVA, l’AFC può fare valere come strumento di garanzia l’ammontare d’imposta provvisoriamente dovuto. Il vigente articolo 86 capoverso 7 primo periodo LIVA stabilisce già chiaramente che il fatto di fare valere l’ammontare d’imposta provvisoriamente dovuto prescinde dal credito fiscale materiale. La legge parte quindi dal presupposto che viene sempre determinato il credito fiscale. Nel caso dell’imposta sul valore aggiunto intesa come imposta di autotassazione spetta al contribuente determinare il credito fiscale. L’AFC procede solo eccezionalmente alla determinazione del credito fiscale. I contribuenti che durante la prescrizione del diritto di tassazione non presentano un rendiconto o presentano un rendiconto manifestamente incompleto e che quindi non effettuano neppure la finalizzazione ai sensi dell’articolo 72 LIVA o che non chiedono mai una decisione secondo l’articolo 82 LIVA – ad esempio in merito all’esistenza dell’assoggettamento – non devono avere, considerato il loro comportamento non cooperativo e lesivo degli obblighi di collaborazione, la possibilità di ottenere che l’AFC determini il loro credito fiscale. In assenza della determinazione del credito fiscale sussisterebbe il rischio che una volta trascorso il termine di prescrizione del diritto di tassazione il contribuente possa pretendere la restituzione degli importi dell’imposta provvisoriamente dovuti in mancanza di un credito fiscale materiale. La restituzione è esclusa grazie alla finzione giuridica introdotta all’articolo 86 capoverso 7 LIVA, secondo la quale con la scadenza della prescrizione del diritto di tassazione l’ammontare d’imposta provvisoriamente dovuto secondo l’articolo 86 capoverso 2 LIVA diviene parte del credito fiscale se la determinazione dello stesso non è possibile a causa dell’inattività del contribuente. In questi casi l’AFC prescinde dalla determinazione del credito fiscale materiale, che presuppone di norma un controllo fiscale. In questo modo essa non favorisce né premia il comportamento non cooperativo del contribuente e può rinunciare a procedure dispendiose.
Conformemente alla funzione di garanzia dell’imposta dell’articolo 86 capoverso 2 LIVA, la mera opposizione mediante la firma sul precetto esecutivo contro l’esecuzione dell’ammontare d’imposta provvisoriamente dovuto non costituisce ancora una contestazione del credito fiscale materiale e non comporta pertanto la determinazione del credito fiscale da parte dell’AFC. Se simultaneamente all’opposizione il contribuente contesta le condizioni materiali del pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, l’AFC avvia una procedura per la determinazione dell’imposta al fine di chiarire le condizioni materiali. Anche al di fuori della procedura di esecuzione forzata in corso il contribuente può presentare in qualsiasi momento, prima della scadenza della prescrizione del diritto di tassazione, un rendiconto secondo l’articolo 72 LIVA oppure chiedere una decisione secondo l’articolo 82 LIVA per fare verificare le condizioni materiali e giuridiche del pagamento dell’imposta sul valore aggiunto. Dipende quindi dal solo contribuente se con il subentrare della prescrizione del diritto di tassazione gli importi dell’imposta prov-