Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 58 pagine
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visoriamente dovuti vengano trattati come parti del credito fiscale. Questa disposizione non riguarda gli importi pagati con riserva per evitare gli eventuali interessi moratori e per i quali è stato avviato un procedimento giudiziario fiscale. Se il contribuente ha ad esempio presentato due rendiconti e ricevuto due stime entrambi – i rendiconti e le stime – devono essere parte del credito fiscale. Ciò viene espresso dal fatto che sono considerati credito fiscale anche gli importi dell’imposta fatti valere dall’AFC secondo il capoverso 2.
Art. 87 cpv. 2
Questo stralcio non cambia la situazione giuridica che è conforme alla prassi attuale. Secondo l’interpretazione letterale del tenore attuale a causa di una ripresa fiscale non sarebbe mai dovuto un interesse moratorio perché un errore che non è mai stato commesso non comporta perdite d’imposta e quindi neanche una ripresa fiscale. Di fatto si intende piuttosto che nessun interesse moratorio è dovuto se la ripresa fiscale poggia su un errore che non ha comportato perdite d’imposta per la Confederazione. Ciò è il caso ad esempio quando a seguito dell’errore constatato non risultano a saldo perdite d’imposta per il contribuente. Si pensi ad esempio al contribuente che ha omesso di dichiarare l’acquisto di una prestazione di servizi proveniente dall’estero (art. 45 cpv. 1 lett. a LIVA), per la quale sarebbe stata ammessa la deduzione integrale dell’imposta precedente (art. 28 cpv. 1 lett. b LIVA). In questo caso si rinuncia all’interesse moratorio sulla ripresa dell’imposta sulla cifra d’affari.
Art. 88 Abs. 3
Capoverso 3: lo stralcio dell’espressione «l’imposta non sia stata accertata con decisione» non cambia la situazione giuridica, ma chiarisce unicamente il concetto di prescrizione del diritto di tassazione: affinché il credito fiscale possa passare in giudicato non è necessario che esso venga determinato in tutti i casi, dato che la mera scadenza della prescrizione del diritto di tassazione comporta il passaggio in giudicato e quindi la non modificabilità del credito fiscale (cfr. art. 43 cpv. 1 lett. c LIVA).
Art. 89 cpv. 2, 4 e 5
Capoverso 2: lo stralcio dell’espressione «o la multa non sono ancora accertati con decisone» non cambia la situazione giuridica, ma chiarisce unicamente il concetto di prescrizione del diritto di tassazione: affinché il credito fiscale possa passare in giudicato non è necessario che esso venga determinato in tutti i casi, dato che la mera scadenza della prescrizione del diritto di tassazione comporta il passaggio in giudicato e quindi la non modificabilità del credito fiscale (cfr. art. 43 cpv. 1 lett. c LIVA).
Capoverso 4: questo stralcio non cambia la situazione giuridica. La disposizione è superflua perché già l’articolo 80 capoverso 2 numero 2 della legge federale dell’11 aprile 188929 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) parifica alle decisioni esecutive dei tribunali svizzeri le decisioni delle autorità amministrative svizzere.
Capoverso 5: mediante questa modifica viene attuata la mozione Hess (11.3185) «Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto. Stralcio senza sostitu-
29 RS 281.1