Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 58 pagine
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zione dell’articolo 89 capoverso 5» trasmessa dal Parlamento. Il capoverso in vigore stabilisce a mero titolo dichiaratorio che il credito fiscale esiste indipendentemente dal fatto di essere prodotto in un inventario pubblico o insinuato in una diffida pubblica ai creditori. Secondo il Tribunale federale infatti le conseguenze dell’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario ai sensi degli articoli 589 e 590 del Codice civile30 non si applicano ai crediti fondati sul diritto pubblico ove quest’ultimo non ne riservi espressamente l’applicazione (DTF 102 Ia 483). Uno stralcio di questa disposizione come richiesto dalla mozione non determinerebbe quindi alcun cambiamento della situazione giuridica. Con la nuova formulazione si ottempera alla volontà del legislatore e si obbliga l’AFC a produrre negli inventari pubblici o a insinuare nelle diffide pubbliche ai creditori i propri crediti fiscali in caso di fallimento o di moratoria concordataria del contribuente. Come finora l’AFC verifica regolarmente sul Foglio ufficiale svizzero di commercio come pure sui fogli ufficiali cantonali se un credito fiscale riguardante un contribuente registrato (ditta individuale, società semplice, società di persone) è stato insinuato in una diffida pubblica ai creditori. In caso affermativo, essa notifica il proprio credito fiscale al servizio competente.
Art. 92 cpv. 1 e 6
Capoverso 1: concerne soltanto il testo italiano (precisazione linguistica).
Capoverso 6: questa abrogazione non cambia la situazione giuridica. Il Consiglio federale non ha fatto uso di questa norma di delega perché è emerso che le premesse e la procedura per il condono dell’imposta non necessitano di ulteriori disposizioni. La norma di delega può pertanto essere abrogata.
Art. 93 cpv. 1
Concerne soltanto il testo italiano (precisazione linguistica).
Art. 107 cpv. 1 lett. c e 2
Capoverso 1 lettera c: questo complemento non cambia la situazione giuridica. Nel caso delle prestazioni al personale si può trattare simultaneamente di prestazioni a persone strettamente vincolate o vicine. Destinata a semplificare per quanto possibile il trattamento fiscale delle prestazioni al personale questa norma di delega autorizza il Consiglio federale a emanare disposizioni che possono derogare alla regolamentazione applicabile secondo l’articolo 24 capoverso 2 LIVA del confronto con terzi per la determinazione della controprestazione e pertanto a emanare una lex specialis in materia.
Il capoverso 2 concerne soltanto i testi francese e italiano (precisazione linguistica).
Art. 109 cpv. 1
Dall’istituzione dell’organo consultivo la sua presidenza è stata di volta in volta assunta dal capo della Divisione principale imposta sul valore aggiunto dell’AFC. Nel frattempo è emerso che questa doppia funzione non è più compatibile con il funzionamento attuale dell’organo consultivo. L’organo consultivo si pronuncia sui
30 RS 210