Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 58 pagine

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progetti di atti legislativi e sulle prassi (art. 109 cpv. 2 LIVA). I progetti di atti legislativi e le prassi sono elaborati dalla Divisione principale imposta sul valore aggiunto in quanto unità amministrativa competente, sotto la responsabilità del suo capodivisione. In quanto presidente dell’organo consultivo il capo della Divisione principale imposta sul valore aggiunto è tuttavia simultaneamente responsabile dei pareri di questo organo per quanto riguarda le raccomandazioni di modifica dei progetti di atti legislativi e delle prassi. Questa doppia responsabilità comporta inevitabilmente conflitti di interesse perché non si appoggiano soltanto i progetti di atti legislativi e le prassi, ma anche le raccomandazioni dell’organo consultivo che divergono dall’opinione dell’AFC. La posizione e il ruolo dell’organo consultivo possono creare incertezza all’esterno dell’Amministrazione federale. Per una valutazione complessiva delle raccomandazioni dell’organo consultivo deve essere comunque chiaro che quest’ultimo rappresenta l’opinione dei suoi membri (contribuenti, Cantoni, ambienti scientifici, operatori fiscali e consumatori), che può divergere da quella dell’AFC. Per tener conto di questo stato di cose nessun rappresentante dell’Amministrazione federale siederà più ufficialmente nell’organo consultivo. La menzione corrispondente all’articolo 109 capoverso 1 LIVA viene stralciata. Ciò corrisponde del resto alla norma nel caso delle commissioni extraparlamentari, dato che secondo l’articolo 57e della legge del 21 marzo 199731 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) i dipendenti dell’Amministrazione federale possono essere nominati membri di una commissione soltanto in singoli casi motivati. Il capo della Divisione principale imposta sul valore aggiunto non può pertanto più presiedere l’organo consultivo. Le disposizioni dell’ordinanza, in particolare l’articolo 158 OIVA32, dovranno essere adeguate in maniera corrispondente.

Questa modifica non concerne i membri dell’AFC che partecipano alle sedute dell’organo consultivo in veste di consulenti.

Variante del Consiglio federale

Art. 115 cpv. 1

Secondo l’articolo 37 capoverso 4 LIVA il contribuente che allestisce il suo rendiconto con il metodo delle aliquote saldo deve applicare tale metodo durante almeno un periodo fiscale. Se sceglie il metodo di rendiconto effettivo può passare al metodo delle aliquote saldo soltanto dopo tre anni. Chi intende allestire il rendiconto applicando il metodo delle aliquote forfetarie ai sensi dell’articolo 37 capoverso 5 LIVA, deve applicare tale metodo durante almeno tre periodi fiscali. Se il contribuente opta per il metodo di rendiconto effettivo, può passare al metodo delle aliquote forfetarie soltanto dopo dieci anni (art. 98 cpv. 2 OIVA). Questi tempi di adesione e di attesa sono stati introdotti per porre determinati limiti all’ottimizzazione fiscale mediante il passaggio da un metodo di rendiconto all’altro. Il contribuente potrebbe altrimenti passare al metodo di rendiconto effettivo prima di effettuare investimenti più consistenti, procedere quindi alla deduzione integrale dell’imposta precedente, per poi approfittare una seconda volta della deduzione dell’imposta precedente passando al metodo delle aliquote saldo o delle aliquote forfetarie.

31 RS 172.010

32 RS 641.201