Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 58 pagine

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Questi limiti posti dal legislatore potrebbero essere aggirati qualora in caso di modifica delle aliquote si applicassero le medesime disposizioni transitorie valide all’epoca dell’introduzione della legge sull’IVA. Non esiste altresì nessun motivo per un passaggio anticipato a un altro metodo di rendiconto, poiché nel quadro di una modifica delle aliquote d’imposta, le aliquote saldo e le aliquote forfetarie sono adeguate proporzionalmente.

Impedendo il ricorso alle possibilità di scelta in occasione di una modifica delle aliquote d’imposta, si garantisce che i contribuenti che allestiscono il rendiconto applicando il metodo delle aliquote saldo o delle aliquote forfetarie siano trattati in maniera identica ai contribuenti che allestiscono il rendiconto secondo il metodo effettivo. Questa normativa corrisponde del resto alla disposizione vigente negli anni 2001−2009 (art. 59 cpv. 3 terzo periodo della legge del 2 settembre 199933 concernente l’imposta sul valore aggiunto [vLIVA]).

Variante dell’organo consultivo

Art. 115 cpv. 1

Questa disposizione a favore dei contribuenti è opportuna fintanto che persone esterne all’Amministrazione non possono effettuare verifiche concernenti l’ammontare delle aliquote saldo o influire su di esso.

Legge federale del 20 dicembre 196834 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 14 cpv. 1. lett. f e cpv. 2

Con l’articolo 81 capoverso 1 LIVA, nel quadro della riforma dell’IVA 2010 è stata abolita l’esclusione della prova testimoniale prevista in tutte le altre procedure fiscali. Nell’ambito delle procedure in materia di imposta sul valore aggiunto, in linea di principio le prove testimoniali sono ammissibili. Secondo l’articolo 14 PA possono però ordinare l’audizione di testimoni nel quadro della procedura amministrativa soltanto le autorità elencate nel capoverso 1. Finora l’AFC non figurava in questo elenco. Per l’audizione di testimoni si doveva pertanto ottenere preventivamente la decisione del Dipartimento. Grazie a questa integrazione, l’AFC ha ora la possibilità di procedere all’audizione di testimoni senza l’autorizzazione del Dipartimento.

Legge federale del 18 giugno 201035 sul numero d’identificazione delle imprese (LIDI)

Art. 6a e 11 cpv. 6

Conformemente all’articolo 50e capoverso 1 LAVS il numero d’assicurato può essere utilizzato sistematicamente al di fuori delle assicurazioni sociali della Confederazione soltanto se lo prevede una legge federale e se sono definiti lo scopo d’utilizzazione e gli aventi diritto. Per utilizzazione sistematica del numero

33RU 2000 1300

34 RS 172.021

35 RS 431.03