Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 58 pagine

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d’assicurato si intende la raccolta in forma strutturata di dati personali tra i quali figura il numero d’assicurato dell’AVS a nove cifre.

Questa disposizione differenzia l’utilizzo del numero d’assicurato (cpv. 1) e la sua comunicazione (cpv. 2). Il capoverso 1 costituisce una base legale formale per l’utilizzo. Esso è consentito per l’identificazione delle persone. Il numero d’assicurato consente di identificare in maniera univoca le persone titolari di più ditte individuali. Nel caso concreto l’Ufficio federale di statistica (UST) può verificare in maniera affidabile se una persona titolare di una determinata impresa è già iscritta nel registro IDI. In questo modo è possibile accelerare notevolmente la procedura d’iscrizione ed evitare doppioni inutili.

Secondo il capoverso 2 la comunicazione del numero d’assicurato da parte dell’UST è ammessa solo a condizioni restrittive. Da un lato, i beneficiari possono essere solo i servizi IDI (art. 3 cpv. 1 lett. d LIDI) autorizzati a utilizzare il numero d’assicurato anche sistematicamente e, dall’altro, tale comunicazione è necessaria per identificare la persona fisica e per elaborarne i dati nel registro IDI. Il capoverso 2 chiarisce che l’articolo 6a non autorizza automaticamente i servizi IDI a utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato dell’AVS. Al riguardo si applicano le disposizioni della LAVS. In altre parole i servizi IDI devono disporre di una base legale che consenta loro di utilizzare il numero d’assicurato dell’AVS per un determinato scopo.

L’articolo 11 capoverso 6 LIDI stabilisce espressamente che il numero d’assicurato non può essere pubblicato.

Legge del 28 giugno 196736 sul controllo delle finanze (LCF)

Art. 6 lett. k

Nell’articolo 37 capoverso 3 AP-LIVA viene abrogata l’ultima parte del periodo che prevedeva una verifica regolare dell’adeguatezza delle aliquote saldo da parte del Controllo federale delle finanze. Di conseguenza, deve essere abrogata anche la relativa disposizione nella LCF.

Legge federale dell’11 aprile 188937 sull’esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 80 cpv. 2 n. 5

Questa aggiunta disciplina una particolarità risultante dalla procedura di autotassazione nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto: oltre alle decisioni, nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto passano in giudicato allo scadere della prescrizione del diritto di tassazione (art. 43 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l’art. 42 cpv. 1 LIVA) – conformemente alla natura dell’imposta oggetto di un’autotassazione – anche i crediti fiscali che precedentemente non erano mai stati oggetto di una decisione. Un’esecuzione forzata deve essere possibile anche per i crediti passati in giudicato. La condizione per un rigetto definitivo è però che il credito fiscale risulti da documenti. Sono considerati documenti sia i rendiconti fiscali dei contribuenti sia gli avvisi di tassazione, dato che dalla sentenza del Tribunale federale 2C_805/2013 del 21 marzo 2014 questi documenti non possono più essere predisposti come decisioni. Come gli altri titoli che passano in giudicato,

36 RS 614.0

37 RS 281.1