Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 10 pagine

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all’effetto moltiplicatore, che tiene conto degli effetti indiretti del trasferimento e li addossa interamente ai Cantoni.

Partendo da questo presupposto, ogni Cantone che riduce la sua imposizione dell’utile a un livello competitivo sul piano internazionale provoca innanzitutto una riduzione delle minori entrate aggregate; infatti, per quanto riguarda i Cantoni con un’elevata percentuale di utili connessi alla mobilità, nel caso di una riduzione delle aliquote fiscali la diminuzione delle entrate è inferiore rispetto al caso di una totale delocalizzazione.

Man mano che diminuisce la quota di substrato fiscale dell’imposta sull’utile connesso alla mobilità rispetto al totale del substrato dell’imposta sull’utile, la curva si appiattisce: per gli utili che non sono conseguiti in un contesto di mobilità, il minor gettito fiscale derivante da una riduzione dell’imposta aumenta rispetto alle minori entrate evitate con l’abbassamento dell’imposta.

In corrispondenza della linea verticale, il minor gettito fiscale statale complessivo raggiunge il valore minimo. In questo punto, riducono l’aliquota d’imposta a un livello competitivo sul piano internazionale soltanto i Cantoni per i quali, dal punto di vista fiscale, una simile riduzione conviene rispetto a un onere fiscale competitivo a livello nazionale. Ciò significa che, in questo punto, ogni singolo Cantone sceglie l’opzione di politica fiscale che genera la minore diminuzione del gettito fiscale. Per un Cantone con una quota inferiore di basi dell’imposta sull’utile connesse alla mobilità a livello internazionale, nel caso di una riduzione dell’onere dell’imposta sull’utile al 13 per cento circa, il minor gettito fiscale sarebbe più accentuato che nel caso di una riduzione a un livello competitivo sul piano nazionale; aumenterebbero così le minori entrate aggregate di Confederazione, Cantoni e Comuni.

2.4 Determinazione dell’entità della compensazione verticale

La Confederazione stabilisce l’entità delle misure verticali di compensazione sulla base di questo valore minimo. Circa l’80 per cento delle basi dell’imposta sull’utile connesse a un contesto di mobilità aziendale a livello internazionale possono essere mantenute al di fuori del licence box. Poiché si suppone che il 34 per cento degli utili conseguiti in un tale contesto siano coperti dal licence box, complessivamente circa il 15 per cento degli stessi è trasferito all’estero (come menzionato sopra, questo calcolo non tiene conto degli effetti positivi previsti). L’imposizione media di tutti i Cantoni è pari a circa il 16 per cento. Questa media è composta dalla percentuale ponderata dei Cantoni che riducono l’onere fiscale a un livello competitivo sul piano internazionale e di quelli che offrono un’imposizione dell’utile competitiva sul piano nazionale. La prima si attesta attorno al 13 per cento, la seconda attorno al 20 per cento.

Le minori entrate aggregate di Confederazione, Cantoni e Comuni ammontano a 2,23 miliardi di franchi. Le minori entrate della Confederazione si attestano a circa 0,47 miliardi di franchi, quelle dei Cantoni (e dei loro Comuni) a circa 1,76 miliardi. Pertanto, le minori entrate di Cantoni e Comuni superano di circa 1,3 miliardi quelle della Confederazione. La simmetria di sacrifici tra i due livelli statali è garantita se la Confederazione corrisponde ai Cantoni la metà di tale differenza (650 mio.) mediante misure verticali di compensazione. Secondo le proiezioni per il 2019 (conformemente alla crescita stimata delle entrate dell’imposta federale diretta) ciò equivale a un importo di circa un miliardo di franchi.