Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 10 pagine
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ti anche valori notevolmente più alti, che però rappresentano delle eccezioni. Tuttavia, non è garantita la trasferibilità dei risultati della letteratura alle società con statuto speciale in Svizzera. Vi è un’elevata probabilità che la struttura delle società con statuto speciale differisca da quella delle imprese esaminate negli studi. Analogamente, anche gli elementi di elasticità fiscale sono diversi. Inoltre, in questi studi sono state in parte utilizzate anche serie di dati non recenti, ragione per cui non è stato possibile tenere sufficientemente conto degli sforzi di ottimizzazione fiscale che sono diventati più aggressivi negli ultimi anni. Infine, le verifiche spesso si basano su Stati membri dell’OCSE che hanno un mercato interno più grande e aliquote fiscali superiori a quelle svizzere. In un contesto simile l’elasticità è tendenzialmente più bassa. Poiché il mercato interno svizzero è piccolo, gli sforzi compiuti per un’ottimizzazione fiscale negli ultimi anni sono diventati più aggressivi e le società con statuto speciale comprendono attività ad alta mobilità a livello internazionale, è necessario partire dal presupposto di una più forte elasticità.
L’entità delle minori entrate aggregate calcolate su questa base risulta maggiore con un’elasticità più elevata (-20 %) e minore con un’elasticità più contenuta (-10 %) rispetto ai 2,2 miliardi (+/- 800 mio.) riportati sopra. Il modello utilizzato per definire le misure verticali di compensazione pertanto non fornisce un valore che stia a metà di questo margine stabilito dai due scenari considerati nello studio. Partendo da questo presupposto, l’entità delle misure verticali di compensazione appare plausibile.
Occorre tuttavia tenere presente che il modello utilizzato nello studio non considera diversi elementi integrati nel modello impiegato per definire le misure verticali di compensazione. Queste differenze dovrebbero però compensarsi reciprocamente almeno in parte per quanto concerne i risultati:
• da un lato, nello studio non si considera l’introduzione di un licence box, ossia l’elasticità è applicata all’intero substrato fiscale connotato da mobilità aziendale. Poiché si può supporre che i proventi qualificanti per il licence box non vengono trasferiti, potenzialmente si ha un trasferimento solo nel substrato fiscale caratterizzato dalla mobilità e non coperto dal licence box. Se si considera questa circostanza, si ha un trasferimento più contenuto. Inoltre, lo studio parte dal presupposto che il substrato dell’imposta sull’utile che è oggetto del trasferimento venga spostato interamente all’estero. Nel modello riguardante le misure verticali di compensazione si suppone invece che una parte del substrato venga trasferito in altri Cantoni. A causa di queste due ipotesi semplificative, si deve supporre che nello studio le minori entrate aggregate siano piuttosto sovrastimate.
• Dall’altro lato, nello studio non sono considerati gli effetti indiretti, che nel modello sulle misure verticali di compensazione sono quantificati con un moltiplicatore. Questo implica a sua volta che le minori entrate sono tendenzialmente sottostimate.
Nel complesso, nonostante le differenze che riguardano i dati e la specificazione del modello, lo studio della B,S,S. e della Mundi Consulting rappresenta una solida base per determinare la plausibilità delle minori entrate rilevate al fine di stabilire le misure verticali di compensazione.