Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 10 pagine
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to connotato da mobilità a livello internazionale (e nazionale). Si rinuncia a una differenziazione tra i diversi statuti fiscali cantonali.
ii) Imposizione fiscale nella situazione iniziale
Per la media dell’imposizione fiscale effettiva complessiva riguardante gli utili soggetti a imposizione ordinaria e gli utili soggetti a statuto fiscale cantonale, nella situazione iniziale sono considerati i seguenti parametri:
• utili sottoposti a imposizione ordinaria: 21,8 per cento (corrispondente alla media nazionale dello sfruttamento fiscale degli utili tassati in via ordinaria da parte di Cantoni e Comuni nel periodo 2008-2010, inclusa l’imposta federale diretta);
• utili tassati con statuto fiscale cantonale: 10,1 per cento (corrispondente alla media nazionale dello sfruttamento fiscale di tutti gli utili tassati con statuto fiscale cantonale da parte di Cantoni e Comuni nel periodo 2008-2010, inclusa l’imposta federale diretta).
iii) Licence box
Si presuppone che il 34 per cento del substrato dell’imposta sull’utile conneso alla mobilità aziendale continui a beneficiare di agevolazioni fiscali grazie all’introduzione di un licence box, ragione per cui da questa percentuale non risulta alcuna diminuzione o aumento significativo delle entrate. Questo tasso di copertura del box è desunto da una valutazione dei dati dei conti economici e dei bilanci, rilevati in un sondaggio presso le Amministrazioni cantonali delle contribuzioni (cfr. Allegato 1).
Si suppone inoltre che una quota del 5 per cento degli utili tassati in via ordinaria nello status quo – indipendentemente dall’entità della riduzione dell’onere generale dell’imposta sull’utile – d’ora innanzi beneficerà di agevolazioni fiscali (nell’ambito del licence box: «effetto di trascinamento», cfr. Allegato 1).
iv) Ipotesi relative alle basi dell’imposta sull’utile assoggettate in via ordinaria
Gli utili conseguiti in un contesto di mobilità aziendale non coperti dal box d’ora in avanti saranno tassati in via ordinaria. Dal momento che reagiscono in maniera sensibile all’onere dell’imposta sull’utile, il loro mantenimento dipende dall’entità dell’onere ordinario di tale imposta. Si ipotizza quindi che nel caso dell’imposizione ordinaria nella situazione iniziale gli utili connotati da mobilità sarebbero trasferiti tutti all’estero (cfr. punto v). Tale trasferimento può essere contrastato con una riduzione generale dell’imposta sull’utile.
Si può altresì presupporre che una riduzione dell’imposizione ordinaria dell’utile per il substrato finora tassato in via ordinaria alimenti la crescita, e che basi dell’imposta sull’utile si trasferiscano da altri Paesi in Svizzera. Nel contesto delle misure verticali di compensazione, tuttavia, questi due effetti positivi non sono rilevanti, poiché si suppone che la Confederazione e i Cantoni ne beneficerebbero in egual misura (cfr.
n. 1.2.4.1). Dal momento che l’obiettivo delle misure verticali di compensazione è il raggiungimento di una simmetria di sacrifici tra Confederazione e Cantoni, per determinare la somma di compensazione verticale sono rilevanti soltanto quelle ripercussioni che si ripartiscono in maniera asimmetrica sui due livelli statali. In tale contesto,