Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine
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dell’imposta sull’utile sgrava sempre anche gli utili degli investimenti già realizzati, il che impedisce che giungano nuovi impulsi positivi agli investimenti.
Dal palesamento di riserve occulte non deriva alcun impulso a nuovi investimenti, poiché l’ulteriore potenziale di ammortamento che ne consegue non dipende dal fatto che l’impresa generi in futuro altri flussi di pagamento da nuovi investimenti.
A condizione che le imprese si finanzino tramite persone fisiche svizzere in qualità di investitori, svolge un ruolo anche l’onere fiscale a livello di economie domestiche. In seguito all’introduzione dell’imposta sugli utili da capitale su partecipazioni nella sostanza privata l’autofinanziamento diventa piò oneroso. Con il finanziamento in partecipazioni nella maggior parte dei Cantoni aumenta l’onere per gli investitori titolari di partecipazioni qualificanti, mentre diminuisce quello per gli investitori le cui partecipazioni non sono qualificanti, che godono anch’essi di una procedura di imposizione parziale. Presupponendo una quota, calcolata prima della Riforma II dell’imposizione delle imprese, del 56 % delle partecipazioni qualificanti con una quota di capitale almeno del 10 %, la nuova disposizione grava all’incirca in misura analoga a quanto avveniva sinora nel caso del finanziamento in partecipazioni rispetto alla media ponderata delle partecipazioni sinora qualificanti e non qualificanti. Il finanziamento diventa così più oneroso per le imprese con partecipanti titolari di partecipazioni qualificate e meno oneroso per le imprese senza partecipanti titolari di partecipazioni qualificanti.
3.3.3.2 Imposizione neutrale rispetto alle decisioni imprenditoriali
Scelta della forma giuridica
La neutralità in riferimento alla forma giuridica comporta che la scelta della forma giuridica (società di persone o di capitali) non sia influenzata da considerazioni di carattere fiscale. È soddisfatta se un partecipante a una società di persone con l’imposta sul reddito (e gli oneri sociali) e un partecipante a una società di capitali con l’imposta sull’utile a livello di impresa e l’imposizione degli utili distribuiti sono soggetti a un onere fiscale di pari entità in situazioni economiche per il resto analoghe.
Come illustra la seguente tabella riferita ai proprietari-imprenditori-partecipanti che sono assoggettati al massimo onere fiscale nel rispettivo capoluogo del Cantone, questo è più o meno ciò che avviene nel diritto vigente. Il raffronto non è del tutto completo, perché per il partecipante alla società di persone non sono stati calcolati i contributi AVS e per il partecipante alla società di capitali non sono considerate l’imposta sul capitale e un’eventuale tassa d’emissione sul capitale proprio.
Tabella 16: imposizione massima di un partecipante a una società di persone rispetto a un partecipante a una società di capitali con partecipazione qualificante, 2012
Imposizione massima di un partecipante a una società di persone rispetto a un partecipante a una società di capitali con partecipazione qualificante, 2012
Partecipante a una Partecipante a una società di capitali società di persone Diritto vigente Riforma proposta ZH Zurigo 40.0% 37.8% 43.2% BE Berna 41.4% 40.1% 45.6%