Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine
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tuttavia la prevista riduzione dell’imposta sull’utile a livello di Cantoni sulla scia dell’attuazione della LRI imprese III, di modo che l’onere dei partecipanti a società di capitali torna così a diminuire e la neutralità nei confronti della forma giuridica potrebbe essere di nuovo ampiamente realizzata.
3.3.3.3 Scelta dei metodi di finanziamento
La neutralità in riferimento al finanziamento comporta che la scelta tra diverse forme di finanziamento non sia alterata dal sistema di imposizione. La scelta tra tesaurizzazione e distribuzione degli utili non dovrebbe essere influenzata da considerazioni fiscali (neutralità riguardo all’utilizzazione dell’utile). Il capitale proprio e il capitale di terzi dovrebbero essere trattati in modo identico a livello fiscale (neutralità riguardo alla struttura del capitale).
La seguente tabella indica quali imposte gravano sui modelli di finanziamento di un investimento marginale a livello di imprese e di economie domestiche.
Tabella 17: imposizione dei modelli di finanziamento con diversi tipi di imposte
Finanziamento in parte- Autofinanziamento Finanziamento di cipazioni terzi
Imprese Imposta sull’utile Imposta sull’utile
Imposta sul capitale Imposta sul capitale
Tassa d’emissione sul
capitale proprio
Economie Imposta sugli utili distri- Imposta sugli utili Imposta su interessi domestiche buiti da capitale maturati
Imposta sulla sostanza Imposta sulla Imposta sulla sostanza sostanza
A livello di imprese il finanziamento di terzi rimane sgravato, poiché gli interessi sul capitale di terzi possono essere dedotti come onere dalla base di calcolo dell’imposta sull’utile. Se il finanziamento avviene mediante capitale proprio, la base di calcolo dell’imposta sull’utile non si riduce, pertanto il finanziamento con capitale proprio è gravato dall’imposta sull’utile. L’imposta sul capitale lo grava ulteriormente. La tassa d’emissione sul capitale proprio viene prelevata soltanto sul capitale proprio apportato dall’esterno, pertanto grava solo il finanziamento in partecipazioni, mentre questa imposta non tocca l’autofinanziamento. A livello di imprese si crea quindi la situazione che il finanziamento in partecipazioni rappresenta il modello più oneroso, seguito dall’autofinanziamento, mentre il finanziamento di terzi non è gravato a livello fiscale. L’onere fiscale delle imprese è rilevante per gli investitori svizzeri che non sono contribuenti a livello di economia domestica come, ad esempio, gli investitori istituzionali nonché per gli investitori stranieri.
Per le persone fisiche svizzere si aggiunge l’onere delle imposte a livello di economia domestica. Fondamentalmente l’imposta sulla sostanza grava in pari misura i modelli di finanziamento. In proposito la bassa valutazione di azioni non quotate può tuttavia dare adito a una certa disparità di trattamento. Gli interessi sul capitale di terzi vengono considerati pienamente dall’imposta sulla sostanza, che pertanto grava appieno sul finanziamento di terzi. Lo stesso vale per il finanziamento in partecipazioni, se l’investitore non qualifica per l’imposizione parziale di utili distribuiti. Nel complesso gli utili da capitale rimangono esenti da imposte, pertanto