Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 122Fedlex · Rapporto esplicativo
TI Bellinzona 40,1 % 53,1 % 20,7 % 40,9 %
VD Losanna 49,0 % 60,0 % 23,5 % 47,7 %
VS Sion 40,9 % 53,8 % 21,7 % 40,9 %
NE Neuchâtel 39,6 % 52,0 % 20,9 % 39,3 %
GE Ginevra 44,6 % 58,3 % 24,2 % 45,0 %
JU Delémont 42,0 % 55,2 % 22,3 % 42,4 %
Minimo 18,9 % 33,7 % 12,1 % 22,9 %
Massimo 49,0 % 60,0 % 24,2 % 47,7 %
Fonte: AFC
La riforma qui prevista comporta diversi cambiamenti, che si ripercuotono sul principio della neutralità riguardo al finanziamento.
A livello di imprese l’abolizione della tassa d’emissione sul capitale proprio elimina una distorsione, sinora gravante sul finanziamento in partecipazioni. L’imposta sull’utile con deduzione degli interessi equipara il finanziamento in partecipazioni e l’autofinanziamento al finanziamento di terzi nell’ambito dell’imposta sull’utile. Dal momento che la deduzione degli interessi si limita al capitale proprio superiore alla media, la distorsione è però eliminata soltanto per le imprese con un capitale proprio a titolo di garanzia. A livello di imprese ci si avvicina inoltre alla neutralità riguardo al finanziamento con misure che riducono l’onere dell’imposta sull’utile. Qui si collocano in primo piano le riduzioni dell’imposta sull’utile a livello cantonale.
Se a livello di imprese la neutralità riguardo al finanziamento viene perseguita rendendo meno onerosi i modelli di finanziamento più costosi, a livello di economie domestiche ciò deve avvenire da un lato con un rincaro dei più convenienti modelli di finanziamento (autofinanziamento e finanziamento in partecipazioni per investitori titolari di partecipazioni qualificanti) e dall’altro con una diminuzione del costo dell’oneroso finanziamento in partecipazioni per investitori le cui partecipazioni non sono qualificanti. Con il disciplinamento unitario dell’imposizione parziale per gli utili distribuiti che considera i proventi parziali nella misura del 70 per cento, viene eliminato anche l’incentivo a sostituire il reddito salariale soggetto all’obbligo di versamento di contributi AVS con distribuzioni degli utili esenti dai contributi AVS.
Come dimostra la seguente tabella, la riforma consente di raggiungere molto meglio l’obiettivo della neutralità riguardo al finanziamento. Prescindendo dall’effetto lockin che si viene a creare con il principio di realizzazione nell’imposizione degli utili da capitale, il finanziamento in partecipazioni e l’autofinanziamento sono gravati in pari misura, pertanto la neutralità riguardo all’utilizzazione dell’utile è rispettata.38 La misura del 70% d applicare ai proventi parziali per gli utili distribuiti e gli utili da capitale non riesce ancora a compensare del tutto l’onere precedente per l’imposta
38 Se la neutralità riguardo all’utilizzazione dell’utile è violata, in quanto il finanziamento in partecipazioni è soggetto a un’imposizione elevata e l’autofinanziamento a un’imposizione bassa (per l’assenza dell’imposta sull’utile in capitale) ciò crea un incentivo a tesaurizzare gli utili invece di distribuirli e a finanziare gli investimenti internamente invece che con nuovo capitale proprio apportato dall’esterno. Questa agevolazione unilaterale dell’autofinanziamento ha ripercussioni negative in termini di efficienza. In parte annulla il compito del mercato dei capitali di promuovere la crescita destinando i mezzi disponibili per gli investimenti alle imprese più proficue e, quindi, sui progetti d’investimento più redditizi.