Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 32Fedlex · Rapporto esplicativo
Modello che prevede la limitazione della deduzione dell’interesse figurativo al capitale proprio superiore alla media
Il modello di base dell’imposta sull’utile con deduzione degli interessi limita il capitale proprio qualificante ai fini della deduzione dell’interesse figurativo solo mediante queste rettifiche giustificate dalla sistematica fiscale e, nel caso in cui l’aliquota d’imposta statutaria rimanesse invariata, comporta consistenti minori entrate. Questo modello è stato rifiutato principalmente perché ritenuto troppo ampio. Si propone invece di limitare la deduzione dell’interesse figurativo al capitale proprio superiore alla media. Al riguardo la deduzione figurativa dal capitale proprio è concessa soltanto sull’importo di capitale proprio che supera un finanziamento proprio medio adeguatamente definito.
Nel singolo caso l’adeguatezza viene determinata dai rischi relativi ai diversi attivi di una società. A tale scopo il capitale proprio è suddiviso in due componenti, ovvero nel capitale proprio di base e nel capitale proprio a titolo di garanzia:
• il capitale proprio di base di un’impresa è il capitale che l’impresa necessita a
lungo termine per la sua attività aziendale. Il capitale proprio di base è calcolato in funzione dei valori dell’imposta sull’utile di diverse categorie di attivi. A seconda dell’entità delle quote di capitale proprio di base per categoria di attivi, risultano requisiti con diverso grado di severità da applicare al capitale proprio di base di una società;
• si definisce capitale proprio a titolo di garanzia la parte di capitale proprio che
eventualmente supera l’importo del capitale proprio di base. Sul capitale proprio a titolo di garanzia è concessa la deduzione degli interessi figurativi.
Tramite tale deduzione si intende quindi avvantaggiare unicamente i finanziamenti propri superiori alla media e adeguatamente definiti in funzione dei rischi degli attivi, ossia il capitale proprio a titolo di garanzia.
La limitazione della deduzione figurativa dal capitale proprio si basa sull’idea che una parità di trattamento fiscale tra capitale proprio e di terzi sia necessaria solo nella misura in cui essi rappresentino fonti di finanziamento effettivamente sostituibili nel quadro della struttura del capitale dell’impresa. Il capitale proprio di base di un’impresa, indispensabile per ragioni economico-aziendali, non legittima quindi una deduzione dell’interesse figurativo.
Il tasso d’interesse figurativo sul capitale proprio può essere calcolato in base a diversi criteri, in particolare secondo l’obiettivo di efficienza o l’obbiettivo del rafforzamento della piazza imprenditoriale.
In funzione dell’obiettivo di efficienza il tasso dell’interesse figurativo dovrebbe essere stabilito in maniera tale che l’imposta non influenzi l’entità della redditività minima richiesta (attesa) dagli investitori e quindi non provochi distorsioni sulle decisioni in merito agli investimenti. A tale scopo il tasso d’interesse figurativo sul capitale proprio deve corrispondere a quello con il quale i finanziatori del capitale proprio scontano il risparmio fiscale derivante dalle future deduzioni dell’interesse figurativo della società. Tale tasso di sconto dipende dal grado di rischio dei risparmi fiscali. Questi sono totalmente sicuri se viene effettuata una compensazione completa delle perdite. È il caso in cui le perdite producono un avere d’imposta versato sotto forma di accredito di imposta oppure se le società possono riportare le proprie perdite illimitatamente nel tempo, fermo restando che sui riporti di perdite è applicato un interesse e che i finanziatori del capitale proprio ottengono un accredito di imposta per i riporti di perdite rimasti eventualmente inutilizzati in caso di liqui-