Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/138: Modifica dell'articolo 25 dell'Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) · 19 pagine

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Modifica dell’articolo 25 OLL 2: rapporto sui risultati dell’indagine conoscitiva

non sono applicabili nella pratica. Pure SAB sostiene che i requisiti della modifica di ordinanza, secondo cui possono essere aperti la domenica solo i centri commerciali con una clientela principalmente internazionale e la cui offerta di prodotti comprende principalmente articoli di lusso, sono inadeguati. Secondo BS le nozioni di «centro commerciale», «turismo internazionale» e «articolo di lusso» devono essere definite con maggiore precisione nell’ordinanza o almeno nelle relative indicazioni.

AG e BS sollevano la questione del numero minimo di aziende necessarie affinché un centro possa essere qualificato come centro commerciale. JP e SEK-FEPS si chiedono se sia sufficiente che i negozi si trovino in una galleria commerciale o se devono essere riuniti in un complesso edilizio omogeneo. Per GL non è chiaro se un locale di vendita con una superficie al suolo di 100 m2 e 3 negozi in totale possa già essere considerato un centro commerciale. Anche per USI non è ben definito cosa si intende per centro commerciale. Pure secondo PS, USS, Sonntagsallianz e Unia occorre chiedersi cosa ricopre concretamente la nozione vaga di «centro commerciale». A loro parere la spiegazione fornita nel rapporto esplicativo non sembra essere stata sufficientemente ponderata. Secondo BS bisognerebbe stabilire se è necessaria una separazione fisica tra i vari negozi o se basta una semplice divisione operativa (negozio nel negozio).

Per quanto riguarda le nozioni di «turismo internazionale» e «proviene principalmente dalla clientela internazionale» viene spesso criticato che si tratta di nozioni di per sé poco chiare nonché il fatto che non si definisce né quali informazioni devono essere fornite dalle aziende e in quale forma (a più riprese viene menzionato che il controllo dei documenti di identità non è adeguato e che il rilevamento della cifra d’affari non è semplice) né il modo in cui le autorità devono controllare i dati (ci si chiede ad esempio se bisogna basarsi sui moduli consegnati ai clienti per il rimborso dell’IVA). Per quanto riguarda l’offerta di prodotti in vendita, SG si chiede se con "principalmente" va inteso il numero di merci o la superficie utilizzata. AG sottolinea che la formulazione di cui all’articolo 26 capoverso 2bisOLL 2 («offerta di merci e servizi risponde principalmente ai bisogni dei viaggiatori») ha già dato adito a numerose incertezze giuridiche, questioni di delimitazione, decisioni giudiziarie e perfino a una votazione popolare. Occorre pertanto evitare di creare altre incertezze per i lavoratori, i datori di lavoro e le autorità. Per attuare la mozione bisogna elaborare una proposta che prenda maggiormente in considerazione le esigenze in termini di esecuzione. Anche ZH rinvia alle questioni interpretative legate alla regolamentazione esistente in materia di apertura domenicale nei negozi delle stazioni di servizio e nei chioschi. Secondo PS, USS, Sonntagsallianz e Unia occorre chiedersi fino a che punto si può veramente parlare di «turismo internazionale» e dei suoi bisogni quando al capoverso 4 lettera c si considera allo stesso modo, in maniera generica, una fascia di 10 chilometri lungo l’intero confine svizzero, senza distinguere i bisogni specifici delle varie regioni, che hanno lingue, paesaggi e culture molto diverse. Riguardo al fatto che la cifra d’affari provenga principalmente dalla clientela internazionale, PS, USS, Sonntagsallianz e Unia criticano che in questo modo è possibile effettuare soltanto un controllo ex post. Per Syna e Travail.Suisse la condizione che la cifra d’affari debba provenire per la maggioranza (più del 50%) dalla clientela internazionale è insufficiente. A loro parere tale criterio deve essere fissato a 2/3. Esso deve valere sia per l’intero centro commerciale sia per la maggior parte dei negozi che vi si trovano. Secondo Syna e Travail.Suisse bisogna prevedere anche una regola sulla cifra d’affari minima conseguita dai centri commerciali la domenica, altrimenti non si potrebbe dimostrare la necessità di introdurre una deroga al divieto del lavoro domenicale. Syna e Travail.Suisse propongono che il 20% della cifra d’affari globale sia conseguita la domenica.