Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/138: Modifica dell'articolo 25 dell'Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) · 19 pagine
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Modifica dell’articolo 25 OLL 2: rapporto sui risultati dell’indagine conoscitiva
UDC e USAM accolgono favorevolmente la revisione proposta ma preferirebbero che a beneficiare della deregolamentazione fossero non solo interi centri commerciali, come proposto, ma anche singoli negozi. Per questo motivo invitano la SECO a interpretare in senso lato la nozione di «centro commerciale» e ad autorizzare anche le aziende artigianali che sono situate nelle immediate vicinanze di un centro commerciale o che vi sono strutturalmente collegate e non solo quelle che sono ubicate nel centro.
Per evitare distorsioni della concorrenza, Centre Patronal chiede che anche le aziende che vendono articoli di lusso situate al di fuori dei centri commerciali interessati possano occupare lavoratori la domenica. Secondo FER l’estensione del lavoro domenicale dovrebbe riguardare anche i centri commerciali situati nelle vicinanze di un aeroporto internazionale e i negozi (e non solo i centri commerciali) che si trovano nel centro di città turistiche. FST sostiene che le località turistiche devono affrontare grandi sfide che richiedono soluzioni più flessibili. Si potrebbe tener conto di questa esigenza se anche i piccoli negozi situati nelle destinazioni turistiche potessero decidere liberamente, in funzione delle necessità e dell’afflusso, di aprire la domenica. Ciò permetterebbe anche di promuovere destinazioni turistiche poco conosciute, visitate soprattutto da turisti svizzeri. Queste regioni potrebbero diventare interessanti anche per i turisti amanti dello shopping. FST ritiene inoltre che si potrebbe tener conto delle nuove realtà nel quadro delle basi legali esistenti, e questo precisando le indicazioni relative all’OLL 2 e adeguandole alle circostanze attuali. Concretamente ciò significa non più escludere esplicitamente il turismo degli acquisti, in tali indicazioni, dal campo di applicazione. La nozione di assortimento nelle indicazioni deve inoltre essere intesa in senso lato, come già fatto valere dal Tribunale federale nella decisione 2A.578/2000. Nella soluzione proposta da FST, la competenza di stabilire le regioni turistiche nel loro territorio rimarrebbe ai Cantoni e ai Comuni nel quadro di quanto stabilito nelle indicazione. Anche gli orari di apertura concreti continuerebbero a essere stabiliti in base alle condizioni legali cantonali e comunali in materia. Secondo VELEDES occorre garantire che i criteri elencati al capoverso 4 del progetto siano interamente applicati, se necessario, anche ai centri commerciali situati nelle regioni turistiche tradizionali (Berna, Zurigo, Lucerna, Ginevra, Losanna, Basilea, tutte le località di sport invernali, ecc.) .
Proposte concrete di formulazioni alternative
Secondo GR e HK GR il testo di ordinanza va adeguato come proposto qui di seguito.
Art. 25 cpv. 1 OLL 2: stralcio dell’espressione «durante la stagione». Diventa sempre più
difficile definire stagioni ben precise. Il criterio «durante la stagione» è inutile in relazione all’esenzione per il lavoro domenicale e deve quindi essere stralciato.
Rinvio nell’articolo 25 cpv. 2 OLL 2 alla promozione del settore alberghiero:
«2 Betriebe in Fremdenverkehrsgebieten sind Betriebe in Gebieten und Ortschaften gemäss Artikel 5 Absatz 2 des Bundesgesetzes über die Förderung der Beherbergungswirtschaft Kur-, Sport-, Ausflugs- und Erholungsorten, in denen der Fremdenverkehr von wesentlicher Bedeutung ist und erheblichen saisonmässigen Schwankungen unterliegt.»
Il rinvio alla legge sulla promozione del settore alberghiero è più che giustificato. Da un lato perché la Confederazione definisce in modo preciso le regioni, il che permetterebbe di eliminare qualsiasi problema di interpretazione, dall’altro perché le zone interessate sono veramente regioni turistiche. La Confederazione non designerebbe regioni in cui il settore alberghiero deve essere promosso ma che non hanno nulla a che vedere con il turismo.