Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/138: Modifica dell'articolo 25 dell'Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) · 19 pagine

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Modifica dell’articolo 25 OLL 2: rapporto sui risultati dell’indagine conoscitiva

teressati dovrebbe essere affidata ai Cantoni. GE sostiene che la modifica proposta non rientra nel quadro definito dall’articolo 27 della legge federale sul lavoro e non ha una base legale sufficiente per essere introdotta a livello di ordinanza. Inoltre, in questo modo la modifica sfuggirebbe a un’eventuale votazione popolare. VS formula le stesse riflessioni. SH si chiede se nel caso concreto vi siano i presupposti per una disposizione speciale ai sensi dell’articolo 27 capoverso 1 LL (in particolare la necessità del lavoro domenicale generale per il "settore" dei centri commerciali con articoli di lusso). Se la modifica dovesse essere ritenuta necessaria dalla maggior parte dei partecipanti, SH propone di introdurla nella legge sul lavoro e non nell’ordinanza, in modo da garantire la possibilità del referendum, come avvenuto per le disposizioni speciali relative ai centri di trasporto pubblico e ai negozi delle stazioni di servizio situati nelle aree di servizio autostradali e lungo le strade principali con traffico intenso di viaggiatori. Secondo SZ è problematico che questa considerevole estensione delle deroghe al divieto del lavoro domenicale risultante da una concezione molto più ampia della nozione di turismo e dal parziale abbandono della limitazione territoriale attuale avvenga con una semplice modifica di ordinanza. SZ rinvia anche alle disposizioni speciali applicabili ai negozi delle stazioni di servizio e ai centri di trasporto pubblico, che sono state emanate con una modifica della legge sul lavoro. FR sottolinea che la legittimità della modifica di ordinanza è stata recentemente messa in dubbio da alcuni esperti.

Critica riguardo al calendario della revisione

PS, USS, Sonntagsallianz e Unia criticano il calendario della riforma, inutilmente precipitoso e ambizioso. A loro parere la preparazione di una riforma così complessa avrebbe richiesto più di un’unica consultazione delle parti sociali nel quadro di un gruppo di lavoro. Il calendario stabilito, che prevede l’entrata in vigore della revisione già nel secondo trimestre del 2014, non permette di condurre un dibattito serio sulla questione. Ad esempio, non è assolutamente chiaro in che misura le proposte materiali formulate possano garantire il rafforzamento del turismo svizzero in modo da tener conto dei bisogni del turismo internazionale. Non è stata svolta un’analisi approfondita dell’evoluzione e delle tendenze del turismo svizzero e internazionale o una rappresentazione dettagliata dei meccanismi di creazione di valore aggiunto nel nostro Paese. USS e Unia sottolineano che durante la brevissima fase di consultazione nessun rappresentante del settore (né dei datori di lavoro né dei lavoratori) abbia voluto sostenere la riforma presentata. Secondo Unia a queste condizioni il partenariato sociale non è rispettato.

USI sostiene che per il caso di Mendrisio si debba trovare una soluzione transitoria, in modo da ridefinire con calma la nozione di regione turistica.

Regolamentazione attuale sufficiente / Nessun bisogno di altre deroghe / Soluzione improntata a un singolo caso insoddisfacente

Spesso i partecipanti (BL, BS, GE, JU, LU, NE, SH, TG, UR, VS, ZH, PS, JP, SIC Svizzera, CDEP) sottolineano che non vi à alcuna necessità comprovata di adottare la nuova regolamentazione proposta o propongono di mantenere la versione vigente dell’articolo 25 OLL 2. Vari partecipanti ritengono che il turismo degli acquisti (detto anche turismo commerciale), circoscritto alla fascia di 10 chilometri, dovrebbe continuare a essere escluso dall’articolo 25 OLL 2, in quanto non è volto alla ricerca di riposo, distensione, divertimento, attività sportive, ispirazione culturale o artistica ma è finalizzato unicamente all’acquisto di beni di consumo. Secondo ZH le deroghe esistenti soddisfano già sufficientemente i bisogni del turismo; un’ulteriore disposizione specifica per il turismo dello shopping non è né opportuna né ade-