Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/143: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR) (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 13 pagine
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Rapporto esplicativo sul regolamento EUROSUR
centri nazionali di coordinamento, Frontex, le delegazioni (ambasciate UE) e gli uffici dell’Unione.
L’articolo 12 affida a Frontex il coordinamento dell’iter in vista dell’applicazione degli strumenti di sorveglianza ponendo l’accento sull’affidabilità e l’efficienza economica. Su richiesta di uno Stato membro, l’Agenzia fornisce ad esempio informazioni sul monitoraggio di porti e coste di Paesi terzi e di imbarcazioni o aree marittime designate, previsioni meteo per le regioni in cui navigheranno le imbarcazioni delle autorità di frontiera, informazioni sul monitoraggio selettivo di una determinata zona pre-frontaliera alle frontiere esterne. Tra le fonti di dati figurano i sistemi di segnalazione delle navi, immagini satellitari e sensori montati su veicoli e imbarcazioni.
L’articolo 13 disciplina il trattamento dei dati personali nell’ambito dei quadri situazionali da allestire sulla base del regolamento EUROSUR. In linea di massima il trattamento di dati personali nei quadri situazionali nazionali si fonda sulle normative nazionali e sulle disposizioni in materia di protezione dei dati dell’UE10. La Svizzera deve già applicare la direttiva 95/46/CE in merito a Schengen (cfr. allegato B AAS). I dati personali possono essere elaborati nell’ambito del quadro situazionale europeo e del quadro comune di intelligence pre-frontaliera solo rispettando le disposizioni del regolamento Frontex. Il regolamento EUROSUR pone tuttavia dei limiti, precisando ad esempio che i dati personali possono essere trattati nell’ambito dei quadri situazionali europei e di quelli comuni di intelligence pre-frontaliera esclusivamente se riguardano numeri di identificazione di imbarcazioni. Tali dati possono inoltre servire solo ai fini dell’individuazione, dell’identificazione e della localizzazione di imbarcazioni come pure per gli scopi contemplati dall’articolo 11 ter paragrafo 3 del regolamento Frontex (trasmissione a Europol o altre autorità di perseguimento penale dell’UE, allestimento di analisi dei rischi). I dati sono automaticamente cancellati entro sette giorni dalla ricezione da parte di Frontex o, qualora occorra più tempo per localizzare un’imbarcazione, entro due mesi dalla ricezione. In casi eccezionali, tramite la rete di comunicazione possono essere scambiati anche dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 3 lettera c LPD. Un’eventualità che però in Svizzera trova applicazione solo in misura limitata, dato che il centro nazionale di coordinamento non allestisce quadri situazionali nazionali e quindi non elabora dati personali.
Gli articoli da 14 a 16 disciplinano la capacità di reazione necessaria per raggiungere gli obiettivi della sorveglianza comune delle frontiere esterne. Definiscono inoltre le sezioni di frontiera e le suddividono in livelli di impatto. La reazione rispecchia la classificazione. I meccanismi comuni di reazione a questi rischi sono regolamentati all’articolo 15. Frontex può fornire il proprio sostegno su richiesta dello Stato Schengen interessato unicamente se il rischio è elevato («high impact level») e se sono adempiute le condizioni per l’avvio di operazioni congiunte o di interventi rapidi ai sensi del re-
10 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31; modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003, GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1 e decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, GU L
350 del 30.12.2008, pag. 60