Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/143: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR) (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 13 pagine
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Rapporto esplicativo sul regolamento EUROSUR
golamento Frontex. Questo regolamento è parte integrante dell’acquis di Schengen già recepito dalla Svizzera.
3.4 Disposizioni specifiche e disposizioni finali
Il titolo III contempla, oltre alle disposizioni finali, disposizioni specifiche sulla collaborazione con diverse autorità, terzi (organismi e altri servizi dell’UE come pure organizzazioni internazionali), Irlanda e Regno Unito nonché con i Paesi terzi vicini.
L’articolo 17 contempla la possibilità di trasferire a determinate autorità nazionali compiti nell’ambito della sorveglianza delle frontiere esterne. Si tratta soprattutto di garantire la conoscenza situazionale e la capacità di reazione, tra cui rientrano ad esempio il sostegno e la pianificazione della attività nazionali di sorveglianza delle frontiere. Le autorità nazionali possono quindi assumere compiti di competenza del centro nazionale di coordinamento. Basta che quest’ultimo ne sia adeguatamente informato e che la sua attività non ne risulti compromessa.
Oggetto dell’articolo 18 è la collaborazione tra Frontex e terzi. In questo contesto, per terzi si intendono organismi e altri servizi dell’UE come pure organizzazioni internazionali. Questo articolo regge tra l’altro la collaborazione di Frontex con Europol, il Centro satellitare dell’UE, l’Agenzia europea per la sicurezza marittima, l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo e l’Agenzia europea di controllo della pesca. L’articolo ammette inoltre un eventuale scambio di informazioni con il Centro di analisi e operazioni contro il narcotraffico marittimo (MAOC-N) e il «Centre de Coordination pour la lutte antidrogue en Méditerranée» (CeCLAD-M).
Le informazioni scambiate con terzi confluiscono nel quadro situazionale europeo (art. 10) e nel quadro comune di intelligence pre-frontaliera (art. 11). Le informazioni vengono scambiate nel rispetto dei pertinenti requisiti di protezione dei dati tramite la rete di comunicazione EUROSUR (art. 7) o tramite altre reti di comunicazione che adempiono i criteri di sicurezza.
L’articolo 19 disciplina la cooperazione con l’Irlanda e il Regno Unito. Sebbene questi Paesi membri dell’UE siano interessati alle informazioni, nel loro caso il regolamento EUROSUR non trova applicazione poiché è parte integrante dell’acquis di Schengen. Affinché Irlanda e Regno Unito possano scambiare informazioni con i Paesi Schengen limitrofi è quindi stata elaborata una disposizione ad hoc che ammette lo scambio sulla base di accordi bilaterali o multilaterali. La conclusione di questi accordi deve essere notificata alla Commissione UE. La questione non riguarda tuttavia la Svizzera che non confina con sezioni di frontiera esterna di Irlanda e Regno Unito.
L’articolo 20 riguarda la cooperazione con i Paesi terzi vicini che – come per l’Irlanda e il Regno Unito – è retta da accordi bilaterali e multilaterali. Prima di concludere un accordo in tal senso, gli Stati interessati lo notificano alla Commissione UE che ne verifica la compatibilità con il regolamento EUROSUR. È espressamente vietato scambiare informazioni che possano mettere in pericolo persone o gruppi di persone. Ogni Stato Schengen che ha fornito ad altri Stati Schengen informazioni da scambiare nell’ambito di questi accordi deve dapprima dare il proprio consenso. Il rifiuto alla trasmissione di informazioni è vincolante. La Svizzera non mira a concludere tali accordi dato che è circondata da Paesi Schengen e non ha sezioni di frontiera esterna con Stati terzi vicini.