Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/143: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR) (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 13 pagine

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Rapporto esplicativo sul regolamento EUROSUR

Per frontiere esterne ai sensi del regolamento EUROSUR si intendono le frontiere esterne marittime e terrestri dell’UE e degli Stati Schengen. Ciò significa che la Svizzera non dispone di sezioni di frontiere esterne ai sensi del regolamento EUROSUR e che non deve allestire quadri situazionali nazionali né gestire una rete nazionale per la sorveglianza delle frontiere esterne. Numerose disposizioni del regolamento EUROSUR non avranno quindi alcuna rilevanza per la Svizzera.

Attualmente il regolamento EUROSUR impone alla Svizzera di allestire e gestire un centro nazionale di coordinamento che assicuri i contatti con la rete EUROSUR e agevoli lo scambio di eventuali informazioni degli Stati limitrofi sulla sorveglianza delle frontiere esterne (art. 5 in combinato disposto con l’art. 24 par. 4 del regolamento EUROSUR).

Come esposto al capitolo 3, il centro nazionale di coordinamento avrà sede presso il Cgcf. Una base legale in tal senso dovrà essere inserita nella OCOFE. Dal punto di vista giuridico, l’applicazione richiederà un adeguamento dell’oggetto di cui all’articolo 1 capoverso 1 OCOFE e un ampliamento delle competenze di cui all’articolo 3 OCOFE. Si creeranno così le basi giuridiche per l’istituzione, la gestione e la manutenzione da parte del Cgcf di un centro nazionale di coordinamento. Si dovrà infine procedere a piccoli adeguamenti formali e materiali a livello di ordinanza, attualmente ancora al vaglio.

5 Ripercussioni finanziarie e in termini di personale

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

Il recepimento del regolamento EUROSUR comporta solo un leggero aumento dei costi per la Confederazione che dovrà assumersi unicamente i costi riguardanti il centro nazionale di coordinamento, visto che attualmente la Svizzera non deve allestire quadri situazionali nazionali né gestire una rete per la sorveglianza delle frontiere esterne. Nell’interesse di un utilizzo efficace delle sinergie, il centro di coordinamento verrà allestito nella sede del punto nazionale di contatto Frontex già operativo, con oneri esigui. Frontex metterà a disposizione e finanzierà l’intera struttura informatica da parte europea e assumerà i costi per gli update. Ad esempio, il server che assicura la comunicazione con i server degli Stati membri e con quello centrale di Frontex verrà installato e configurato sul posto da un tecnico Frontex. I costi unici previsti per l’attuazione a livello nazionale, pari a 211 000 franchi nel 2014, sono garantiti dal preventivo ordinario dell’Amministrazione federale delle dogane per le TIC (tecnologie dell’informazione e della comunicazione). Di questi, 100 000 franchi sono costi progettuali con un’incidenza finanziaria. Pertanto, per EUROSUR non si chiedono ulteriori risorse TIC.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni

Per i Cantoni non ci saranno ripercussioni né sul piano finanziario né su quello del personale.

5.3 Altre ripercussioni

Dal punto di vista della politica europea perseguita dalla Svizzera la partecipazione a EUROSUR è giudicata positivamente. EUROSUR amplia la collaborazione con l’UE e con i suoi Stati membri in un ambito importante come quello della sorveglianza delle