Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/143: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR) (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 13 pagine
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Rapporto esplicativo sul regolamento EUROSUR
L’Agenzia deve inoltre migliorare la collaborazione e lo scambio di informazioni con gli altri organismi e i servizi dell’Unione quali l’Agenzia europea per la sicurezza marittima e il Centro satellitare dell’UE. Le sinergie vengono sfruttate nel senso che si garantisce l’accesso a informazioni, strutture e sistemi già esistenti come il Programma europeo per l’osservazione della terra.
Occorre ottimizzare la collaborazione già in vigore tra Frontex e i diversi servizi e autorità dell’UE. Il regolamento EUROSUR è considerato parte integrante del modello europeo di gestione integrata delle frontiere esterne e della strategia di sicurezza interna dell’UE. Nei considerandi 19-24 si precisa che il regolamento EUROSUR costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen.
3.2 Disposizioni generali
Gli articoli 1 e 2 disciplinano l’oggetto e il campo di applicazione del regolamento EUROSUR. Quale oggetto viene indicato il quadro comune per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e l’Agenzia. L’obiettivo del regolamento EUROSUR è quello di aumentare la capacità di reazione delle autorità di sorveglianza degli Stati Schengen alle frontiere esterne e di sostenerli nei loro sforzi volti a tracciare un quadro esaustivo della situazione alle loro frontiere esterne. L’individuazione, la prevenzione e la lotta all’immigrazione clandestina e alla criminalità transfrontaliera come la tratta di esseri umani e il contrabbando di stupefacenti sono prioritari. EUROSUR fornisce un contributo alla protezione e al salvataggio dei migranti in situazioni di emergenza.
Il campo d’applicazione del regolamento EUROSUR si limita alla sorveglianza delle frontiere esterne terrestri e marittime degli Stati Schengen. Ciò significa che la Svizzera ne è toccata solo in misura limitata poiché non dispone di frontiere esterne ai sensi del regolamento EUROSUR.
La formulazione potestativa permette di applicare il regolamento su base volontaria anche alle frontiere esterne aeree. La Svizzera rinuncerà all’invio volontario di informazioni sulla sorveglianza delle frontiere esterne aeree nell’ambito di EUROSUR poiché ritiene che la fornitura di queste informazioni sia opportuna solo laddove si raccolgono e si trasmettono già informazioni sulla sorveglianza delle frontiere esterne terrestri e marittime.
L’articolo 3 spiega i termini principali utilizzati nel regolamento.
3.3 Struttura
3.3.1 Capo I Componenti
Gli articoli da 4 a 7 riguardano le componenti necessarie per la creazione e l’esercizio della rete EUROSUR. L’articolo 4 paragrafo 1 precisa che le informazioni devono essere scambiate tenendo in considerazione i meccanismi esistenti di scambio e cooperazione. EUROSUR non mira quindi a introdurre nuovi meccanismi per sorvegliare le frontiere esterne bensì a coordinare quelli esistenti.
L’istituzione del centro nazionale di coordinamento, quale elemento centrale della rete, è oggetto dell’articolo 5. Ogni Stato Schengen deve allestire un centro che funga da riferimento unico per lo scambio di informazioni con Frontex e con gli altri centri nazionali. Il centro nazionale di coordinamento da istituire sulla base del regolamento