Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/143: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR) (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 13 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo sul regolamento EUROSUR

2.3 Competenza per la stipula

La notifica dell’atto giuridico da parte dell’UE e la nota di risposta da parte della Svizzera creano uno scambio di note che nell’ottica svizzera costituisce un trattato internazionale. L’approvazione dei trattati internazionali compete per principio all’Assemblea federale (art. 166 cpv. 2 Cost.6). Dal canto suo, il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali se ne è autorizzato in virtù di una legge federale o di un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale oppure se si tratta di trattati di portata limitata (art. 166 cpv. 2 Cost., art. 24 cpv. 2 LParl7, art. 7a LOGA8). Nel presente caso non vi è nessuna autorizzazione per legge o per trattato e tantomeno si tratta di un trattato di portata limitata. Anzi, il regolamento contempla diverse disposizioni importanti che contengono norme di diritto ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 lettere e e g Cost., tra cui l’obbligo di allestire un centro nazionale di coordinamento e di aderire alla rete europea di comunicazione per lo scambio di informazioni sensibili e confidenziali. Tramite questa rete, in casi eccezionali si possono scambiare anche dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 3 lettera c della legge federale sulla protezione dei dati9. Inoltre, il regolamento permette lo scambio di informazioni con Paesi terzi limitrofi. Pertanto, l’approvazione compete all’Assemblea federale e il recepimento del regolamento EUROSUR è assoggettato al referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

La Svizzera dispone di un termine massimo di due anni a decorrere dalla notifica da parte dell’UE per recepire il regolamento EUROSUR e applicarlo nel diritto nazionale (art. 7 par. 2 lett. b AAS). L’articolo 24 paragrafo 3 del regolamento EUROSUR fissa al 1° dicembre 2014 la data dell’entrata in funzione del centro svizzero di coordinamento EUROSUR (data dell’entrata in vigore per gli Stati Schengen senza frontiere esterne marittime e terrestri). Questa data cade prima di quella prevista dall’AAS per l’espletamento delle procedure interne di approvazione. Per garantire, per quanto possibile, che il regolamento EUROSUR entri in vigore contemporaneamente in tutto lo spazio Schengen, gli Stati senza frontiere esterne terrestri o marittime dovrebbero rispettare il termine fissato dal regolamento EUROSUR per l’entrata in vigore (1° dicembre 2014), fatta riserva del termine di due anni per il recepimento e l’applicazione di cui all’articolo 7 paragrafo 2 lettera b AAS.

3 Commenti alle singole disposizioni del regolamento EUROSUR

3.1 Considerandi

I considerandi motivano in modo conciso le norme essenziali dell’articolato, senza riprodurne il dettato. Non contengono enunciati di carattere normativo o dichiarazioni di natura politica. I tre obiettivi del regolamento EUROSUR sono: lottare contro la migrazione illegale e la criminalità transfrontaliera, impegnarsi per proteggere i migranti e salvare loro la vita.

6 Costituzione federale (RS 101) 7 Legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (RS 171.10) 8 Legge federale del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (RS 172.010) 9 Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (RS 235.1)