Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/143: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR) (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 13 pagine
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Rapporto esplicativo sul regolamento EUROSUR
EUROSUR garantirà l’accesso alla rete EUROSUR e dovrebbe aver sede presso il Cgcf.
Considerato che la Svizzera non ha sezioni di frontiere esterne ai sensi del regolamento EUROSUR, il centro nazionale di coordinamento non deve gestire la collaborazione con le autorità nazionali nell’ambito della sorveglianza delle frontiere esterne, ossia non deve allestire quadri situazionali né garantire lo scambio di informazioni in tempo reale o la collaborazione delle autorità competenti per la sorveglianza delle frontiere esterne.
Al centro svizzero di coordinamento compete quindi il monitoraggio nell’ambito della sorveglianza delle frontiere esterne degli Stati Schengen e riceverà informazioni utili tra l’altro per vagliare misure concernenti la sorveglianza delle frontiere nazionali (quadro situazionale europeo e quadro comune di intelligence pre-frontaliera).
L’articolo 6 fissa i compiti di Frontex nell’ambito di EUROSUR. È importante che l’Agenzia sia competente per l’istituzione e per la gestione della rete di comunicazione EUROSUR e coordini l’applicazione di tutti gli strumenti di sorveglianza.
L’articolo 7 disciplina le competenze e i compiti che riguardano la rete di comunicazione. In particolare, regolamenta lo scambio sicuro in tempo reale di informazioni che possono essere anche sensibili e confidenziali. A tenore del paragrafo 2 Frontex deve garantire l’interoperabilità della rete di comunicazione con gli altri sistemi di comunicazione e informazione gestiti dall’Agenzia.
3.3.2 Capo II Conoscenza situazionale
Gli articoli da 8 a 12 prescrivono la portata e la base dei diversi quadri situazionali e di intelligence da allestire a livello nazionale e europeo in base a determinate norme.
L’articolo 8 pone le condizioni generali per l’elaborazione dei tre diversi quadri situazionali (quadro situazionale nazionale, quadro situazionale europeo, quadro comune di intelligence pre-frontaliera). I quadri situazionali si compongono di tre livelli (eventi, operazioni, analisi), suddivisi a loro volta in sottolivelli che comprendono tra l’altro l’acquisizione di informazioni sulla base di immagini e geodati (art. 9).
L’articolo 9 riguarda i quadri situazionali nazionali. Poiché la Svizzera non ha sezioni di frontiere esterne ai sensi del regolamento EUROSUR, il centro di coordinamento non allestisce quadri situazionali nazionali e riceverà il quadro situazionale europeo e il quadro comune di intelligence pre-frontaliera unicamente a titolo informativo. Questo articolo precisa inoltre le modalità per lo scambio diretto di informazioni estrapolate dai quadri situazionali tra Stati Schengen limitrofi. Il progetto nazionale di attuazione dovrà poi definire in quale misura la Svizzera potrà utilizzare le informazioni dei Paesi limitrofi.
L’articolo 10 si concentra sul quadro situazionale europeo. Le fonti di informazione a disposizione per l’allestimento del quadro sono numerose, ad esempio i quadri situazionali nazionali, Frontex, la Commissione europea, le delegazioni (ambasciate UE) e gli uffici dell’Unione nonché altri organismi dell’Unione o organizzazioni internazionali.
L’articolo 11 concerne il sistema comune di intelligence pre-frontaliera, che viene allestito sotto la responsabilità di Frontex sulla base di svariate fonti di informazione quali i