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Consultazione 2013/17: Revisione totale della legge sul trasporto di merci; strategia globale volta a incentivare il traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale · 12 pagine

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Legge sul trasporto di merci

Sezione 2 (art. 21 e 22)

Abrogata

2. Legge federale del 19 dicembre 195814 sulla circolazione stradale

Art. 30 cpv. 4 e 5

4Nei limiti delle competenze della Confederazione, il Consiglio federale emana prescrizioni sul trasporto degli animali e di materie e oggetti pericolosi, nocivi o ripugnanti.

5Esso emana in particolare prescrizioni per il trasporto di merci pericolose riguardanti:

a. l’approvazione, l’ammissione e l’esame dei mezzi di contenimento di merci pericolose;

b. la procedura di verifica della conformità di mezzi di contenimento di merci pericolose ai requisiti fondamentali;

c. la procedura di riconoscimento di organismi indipendenti che eseguono le valutazioni della conformità.

3. Legge federale del 20 dicembre 195715 sulle ferrovie

Art. 9a Garanzia dell'accesso alla rete

1Il gestore dell’infrastruttura accorda alle imprese di trasporto ferroviario l’accesso senza discriminazioni alla rete.

2L’accesso alla rete su un percorso definito nello spazio e nel tempo (traccia) può essere chiesto da ogni impresa interessata a svolgere il trasporto ferroviario. L’impresa deve presentare, almeno un mese prima dell’inizio dell’esercizio, un’autorizzazione di accesso alla rete oppure incaricare un’impresa di trasporto ferroviario di svolgere il trasporto. L’impresa di trasporto ferroviario che effettua il trasporto deve presentare il certificato di sicurezza al più tardi al momento dell’inizio delle corse.

3Le tracce non possono essere né vendute né trasferite a un’altra impresa. L’incarico di cui al capoverso 2 non è considerato vendita o trasferimento.

4Il Consiglio federale definisce gli ulteriori principi dell’accesso alla rete e disciplina i particolari. Può concludere con altri Stati accordi che garantiscono l’accesso alla rete alle imprese estere. A tal fine tiene conto del principio di reciprocità.

14RS 741.01

15 RS 742.101