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Consultazione 2013/17: Revisione totale della legge sul trasporto di merci; strategia globale volta a incentivare il traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale · 12 pagine
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Legge sul trasporto di merci
3Il Consiglio federale può disciplinare conformemente alle norme internazionali riconosciute i requisiti di qualità per il trasporto di merci e le conseguenze in caso di mancato rispetto di tali requisiti.
4Può disciplinare la cooperazione delle imprese tra di loro e con i clienti per promuovere la capacità del traffico merci e la comodità per l’utenza.
Art. 3 Concezione
1Il Consiglio federale elabora una concezione ai sensi dell'articolo 13 della legge federale del 22 giugno 19793 sulla pianificazione del territorio per lo sviluppo degli impianti importanti del traffico merci e il coordinamento degli stessi con lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria.
2Al riguardo sente anche gli attori interessati.
Art. 4 Trasporto di merci pericolose
1Il Consiglio federale emana prescrizioni sul trasporto di merci pericolose per ferrovia e su strada.
2Emana in particolare prescrizioni riguardanti:
a. l'autorizzazione, l'omologazione e il controllo dei mezzi di contenimento di merci pericolose;
b. la procedura di verifica della conformità dei mezzi di contenimento di merci pericolose a requisiti fondamentali;
c. la procedura di riconoscimento di organismi indipendenti che eseguono valutazioni della conformità.
Art. 5 Trasporti nell'ambito della cooperazione nazionale per la sicurezza
1Nell'ambito della cooperazione nazionale per la sicurezza di cui all'articolo 119 della legge militare del 3 febbraio 19954, le imprese sono tenute a eseguire a titolo prioritario i trasporti a favore della Confederazione e dei Cantoni.
2Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può prevedere la possibilità di esonerare temporaneamente determinate imprese da tali obblighi in caso di difficoltà d'esercizio particolari.
3RS 700