Progetto

Consultazione 2013/17: Revisione totale della legge sul trasporto di merci; strategia globale volta a incentivare il traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale · 12 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto

Legge sul trasporto di merci

Art. 17 Costi

1Se non convenuto altrimenti, il raccordato assume i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, adattamento e smantellamento del binario di raccordo e delle relative installazioni.

2Il gestore dell'infrastruttura assume i costi di adattamento e ampliamento dei suoi impianti che sono causati dal binario di raccordo o dall'impianto di trasbordo.

3In caso di smantellamento del binario di raccordo, il raccordato può essere chiamato a partecipare ai costi sostenuti dal gestore dell'infrastruttura.

Sezione 5: Contratto d'utilizzazione di veicoli e contratto di trasporto

Art. 18 Contratto d'utilizzazione di veicoli

1Il contratto d'utilizzazione di veicoli disciplina l'uso di veicoli ferroviari per l'esecuzione di trasporti secondo la presente legge.

2Ai contratti d’utilizzazione di veicoli nel traffico nazionale e internazionale si applica l’appendice D (Regole uniformi concernenti i contratti d’utilizzazione di veicoli nel traffico internazionale ferroviario – CUV) della Convenzione del 9 maggio 1980 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) nella versione del Protocollo del 3 giugno 19998.

3Il Consiglio federale può prevedere deroghe per il traffico interno.

Art. 19 Contratto di trasporto

1Con il contratto di trasporto l'impresa si impegna a trasportare la merce dietro compenso al luogo di destinazione e a consegnarla ivi al destinatario.

2Il contratto di trasporto non richiede per la sua validità una forma particolare.

3Per il resto, ai contratti di trasporto nel traffico nazionale e internazionale si applica l’appendice B (Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci – CIM) della Convenzione del 9 maggio 1980 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) nella versione del Protocollo del 3 giugno 19999.

4Il Consiglio federale può prevedere deroghe per il traffico interno.

Art. 20 Responsabilità

1Chiunque eserciti o utilizzi un impianto del traffico merci risponde dei danni conseguenti ai rischi caratteristici legati all'esercizio di un simile impianto, se tali rischi causano la morte o il ferimento di una persona o un danno materiale.

8 RS 0.742.403.12

9 RS 0.742.403.12