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Consultazione 2013/17: Revisione totale della legge sul trasporto di merci; strategia globale volta a incentivare il traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale · 12 pagine

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Legge sul trasporto di merci

Sezione 2: Promozione finanziaria

Art. 6 Contributi d'investimento

1I contributi della Confederazione ai costi di costruzione di impianti del traffico merci non possono eccedere il 60 per cento dei costi computabili. Per progetti d'importanza nazionale dal profilo della politica dei trasporti il contributo della Confederazione può ammontare al massimo all'80 per cento.

2Nella concessione e nel calcolo dei contributi occorre considerare adeguatamente obiettivi di politica dei trasporti e di protezione dell'ambiente e in particolare la concezione di cui all'articolo 3.

3La concessione dei contributi può essere vincolata a oneri, in particolare allo scopo di garantire un accesso senza discriminazioni agli impianti.

4I contributi agli impianti di trasbordo per il traffico combinato costruiti all'estero possono essere concessi anche sotto forma di mutui rimborsabili.

Art. 7 Contributi d'esercizio

1Allo scopo di assicurare le offerte del trasporto di merci per ferrovia che non coprono i costi, la Confederazione può versare contributi ai costi scoperti di queste offerte partecipando alle ordinazioni dei Cantoni.

2La Confederazione può indennizzare le imprese ferroviarie e i terzi per i costi scoperti delle prestazioni del traffico transalpino combinato da essa ordinate.

3Essa può promuovere nuove offerte del trasporto di merci per ferrovia finché queste ultime non possono essere prestate in modo economicamente indipendente, ma al massimo per tre anni.

Art. 8 Innovazioni tecniche

La Confederazione può promuovere gli investimenti in innovazioni tecniche nel traffico merci per ferrovia.

Sezione 3: Procedura d'autorizzazione

Art. 9 Collegamento

I Cantoni e i Comuni provvedono affinché, mediante misure di pianificazione del territorio, le zone industriali e artigianali possano essere collegate in un raggio quanto più ampio possibile ai binari di raccordo.

Art. 10 Autorizzazione edilizia

1La costruzione, la modifica e lo smantellamento degli impianti del traffico merci necessitano di un'autorizzazione edilizia secondo il diritto cantonale.