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Consultazione 2013/17: Revisione totale della legge sul trasporto di merci; strategia globale volta a incentivare il traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale · 12 pagine

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Legge sul trasporto di merci

2L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione edilizia secondo il diritto cantonale (autorità direttiva) si procura prima di decidere presso l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) un parere riguardante l'osservanza delle disposizioni tecniche in materia ferroviaria (art. 12). L'UFT si basa al riguardo sul parere del gestore dell'infrastruttura.

3Il parere dell'UFT è vincolante per l'autorità direttiva.

4L'autorizzazione edilizia è notificata all'UFT. Quest'ultimo è legittimato a impugnarla avvalendosi dei rimedi giuridici del diritto federale e cantonale.

Art. 11 Espropriazione

1Per la costruzione di impianti del traffico merci può essere fatta valere la legislazione in materia di espropriazione (art. 1 della legge federale del 20 giugno 19305 sull'espropriazione, LEspr). La procedura di espropriazione è applicabile soltanto se sono falliti i tentativi di acquisire i diritti necessari mediante trattative private o di ottenere una ricomposizione particellare.

2Entro il termine di deposito dei piani, presso l'autorità direttiva vanno sollevate tutte le obiezioni relative al diritto d’espropriazione e vanno presentate tutte le domande di indennità o di prestazioni in natura. Successive opposizioni e domande secondo gli articoli 39–41 LEspr6 devono essere inoltrate all’autorità direttiva.

3Dopo la conclusione della procedura ai fini dell'autorizzazione edilizia è eseguita, se necessario, la procedura di stima dinanzi alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr7. Vengono discusse soltanto le pretese annunciate.

4L'autorità direttiva trasmette alla Commissione di stima i piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui si chiede l’espropriazione e le pretese annunciate.

Art. 12 Disposizioni tecniche della legislazione in materia ferroviaria, presc-

rizioni d'esercizio

1Le disposizioni tecniche previste dalla legislazione sulle ferrovie si applicano anche alla pianificazione, alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione di impianti del traffico merci.

2L'UFT può ridurre i requisiti.

3I raccordati emanano d'intesa con il gestore dell'infrastruttura le necessarie prescrizioni per l'esercizio e la manutenzione. Le presentano all'UFT tempestivamente, di regola tre mesi prima dell'entrata in vigore prevista.

5 RS 711

6 RS 711

7 RS 711