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Consultazione 2013/17: Revisione totale della legge sul trasporto di merci; strategia globale volta a incentivare il traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale · 12 pagine
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Legge sul trasporto di merci
3Le controversie patrimoniali fra il cliente e l'impresa nonché fra l'impresa ferroviaria e i raccordati sottostanno alla giurisdizione civile.
4Tutte le altre controversie sono decise dall'autorità competente secondo il diritto cantonale.
Art. 23 Contravvenzioni
Chiunque intenzionalmente contravviene a un obbligo di cui all'articolo 5 è punito con la multa.
Art. 24 Delitti
1Chiunque intenzionalmente contravviene a una prescrizione esecutiva prevista nell’articolo 4 capoverso 1, la cui violazione è dichiarata punibile dal Consiglio federale, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2Se l'autore agisce per negligenza, è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.
Art. 25 Competenza
Il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e dei delitti commessi in violazione delle stesse competono ai Cantoni.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 26 Esecuzione
1Il Consiglio federale emana norme esecutive.
2Esso può emanare in particolare prescrizioni allo scopo d'impedire discriminazioni nel trasporto di merci.
Art. 27 Abrogazione e modifica del diritto vigente
L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.
Art. 28 Disposizioni transitorie
1Per offerte ordinate secondo il diritto vigente, dopo l'entrata in vigore della presente legge possono essere concluse convenzioni in virtù del diritto previgente per al massimo tre anni.
2Le disposizioni della sezione 2 si applicano sino al 31 dicembre 2027.
Art. 29 Referendum ed entrata in vigore
1La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.