Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/24: Nuova regolamentazione degli intervalli tra gli esami successivi periodici - Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli (OAV) · 17 pagine

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L014-1150

L’autorità di immatricolazione del Cantone di stanza del veicolo rilascia la licenza di circolazione quando dispone del rispettivo attestato di assicurazione e dei documenti necessari (art. 74 OAC).

Prima di ricevere dall’autorità di immatricolazione le targhe per poter circolare sulle strade pubbliche, i veicoli a motore e i loro rimorchi devono essere sottoposti a un controllo ufficiale (art. 29 OETV). La responsabilità della conformità alle prescrizioni e del perfetto stato di sicurezza dei veicoli incombe primariamente ai loro conducenti e detentori (art. 29 LCStr). Le autorità di immatricolazione cantonali verificano questo stato prescritto dei veicoli in occasione degli esami periodici ufficiali (art. 33 OETV). L’autorità di immatricolazione può affidare questi esami ad aziende o organizzazioni che garantiscono l’esecuzione conformemente alle prescrizioni (art. 33 cpv. 1 OETV).

3. Situazione iniziale e obiettivi

Dall’entrata in vigore dell’OETV, nel 1995, le scadenze previste per l’esame periodico sono rimaste praticamente invariate. Occorre perciò verificarne l’«adeguatezza» con l’obiettivo di non dover sottoporre i veicoli a un esame ufficiale più spesso di quanto non sia necessario per ragioni di sicurezza e di protezione dell’ambiente.

Oggi la maggior parte delle autorità di immatricolazione non è in grado di rispettare i termini attualmente previsti, principalmente per:

- il forte aumento del parco veicoli in Svizzera (4 111 825 veicoli a motore il 30 settembre 1995 all’introduzione dell’OETV, 5 666 224 il 30 settembre 2012, ossia circa il 38% in più);

- il trasferimento di compiti supplementari dalla Confederazione alle autorità di immatricolazione (p. es. esame dei veicoli delle FFS e della Posta, formazione continua obbligatoria);

- la mancanza di disponibilità, a livello cantonale, a mettere a disposizione le risorse supplementari necessarie (infrastruttura e personale) o a delegare gli esami soggetti privati adeguatamente attrezzati (in conformità con l’art. 33 cpv. 1 OETV).

Al fine di stabilire un ordine di priorità, le autorità di immatricolazione controllano per quanto possibile entro i termini stabiliti i veicoli più vecchi e quelli a revisione annuale. Può così capitare che in alcuni Cantoni il primo esame successivo periodico di un’automobile, invece che dopo 4 anni, abbia luogo solamente dopo 5, 6 o addirittura 7 anni.

In ragione del costante progresso tecnologico, i moderni veicoli presentano standard qualitativi sempre più elevati; di norma, dispongono inoltre di sistemi elettronici in grado di monitorare i meccanismi di sicurezza e di tutela ambiente, e sono di eccellente qualità. Il che spiega peraltro la progressiva estensione dei periodi di garanzia offerti dai costruttori, che oggi si situano tra i 2 e i 7 anni.

In considerazione del contesto descritto e del postulato 12.3591 depositato in Consiglio nazionale dal consigliere von Siebenthal (Prolungare gli intervalli tra gli esami successivi delle automobili) il 15 giugno 2012, l’Ufficio federale delle strade (USTRA), d’intesa con l’Associazione dei servizi della circolazione (asa), ha costituito un gruppo di lavoro incaricato dei seguenti compiti:

- valutare la possibilità di modificare gli attuali termini per gli esami successivi senza evidenti e significiativi svantaggi per la sicurezza stradale e l’ambiente;

- individuare modalità adatte a garantire il rispetto dei termini stabiliti in tutta la Svizzera.

4. Risultati e accertamenti

4.1. Definizione del margine di manovra sulla base dell’Accordo bilaterale sui trasporti terrestri tra la Svizzera e l’Unione europea

Il gruppo di lavoro ha innanzitutto verificato quali scadenze possono essere modificate dal Consiglio federale senza violare trattati internazionali.

L’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (Accordo sui trasporti terrestri, ATT) riguarda i veicoli a motore e le combinazioni di veicoli destinati esclusivamente al trasporto di merci; si applica inoltre a