Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/24: Nuova regolamentazione degli intervalli tra gli esami successivi periodici - Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli (OAV) · 17 pagine
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L014-1150
ogni veicolo a motore che, per tipo di costruzione ed equipaggiamento, è destinato e atto al trasporto di più di nove persone, compreso il conducente. I veicoli contemplati dall’Accordo sono soggetti alle norme dell’UE riguardo ai periodi di scadenza degli esami, vincolo di cui si tiene conto nell’articolo 33 capoverso 2 lettera a OETV. I termini previsti dall’articolo 33 capoverso 2 lettera b OETV per i furgoncini e gli autofurgoni, anch’essi contemplati dall’ATT, sono tuttavia ancora troppo lunghi e andrebbero adeguati alle norme comunitarie.
Per contro, le automobili leggere e le automobili pesanti (art. 11 cpv. 2 lett. a e b OETV), ossia i veicoli
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della categoria M1 (allegato II parte A della direttiva 2007/46/CE ), non rientrano nel campo
d’applicazione dell’ATT, non disponendo di più di 9 posti a sedere. Anche i motoveicoli, i veicoli agricoli e i rimorchi di combinazioni di veicoli, il cui veicolo a motore non è destinato esclusivamente al
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trasporto di merci, non sono interessati dall’ATT. Inoltre, la direttiva 2009/40/CE , alla quale l’ATT rinvia quanto ai termini d’esame, non definisce alcuna scadenza per i rimorchi delle categorie O1 e O2 (ossia rimorchi fino a 3,5 t).
Il Consiglio federale non è perciò vincolato a trattati internazionali nel fissare le scadenze degli esami di queste categorie di veicoli.
Conclusione: anche verificando soltanto le categorie di veicoli non contemplate dall’ATT, una modifica dei termini per l’esame periodico potrebbe essere di grande utilità, data la predominanza di questi veicoli.
4.2. Ritardi delle autorità di immatricolazione
Gli esami in arretrato dei Cantoni sono fonte di continue discussioni. Per fornire informazioni attendibili al riguardo sono state eseguite analisi di notevoli dimensioni e complessità. Gli arretrati sono stati calcolati sulla base dei dati del registro automatizzato dei veicoli e dei detentori (MOFIS) della Confederazione.
Si intendono in arretrato i controlli in base al numero di veicoli non collaudati entro i termini previsti (conformemente alle disposizioni federali dell’OETV). Poiché non è possibile fissare il giorno esatto dell’esame e i detentori dei veicoli hanno la possibilità di rinviare la data, nei calcoli sono stati inseriti periodi di attesa di un mese per i veicoli soggetti all’esame successivo annuale e di tre mesi per tutti gli altri veicoli.
Situazione iniziale per le categorie di veicoli con obbligo d’esame annuale:
tenuto conto del periodo d’attesa di 30 giorni, su 94 583 veicoli soggetti all’obbligo di esame periodico 1-1-1, 8 768 (9,3%) risultano in arretrato. Tra i singoli Cantoni le differenze sono notevoli: si va dal 2,6 circa al 36,6 per cento del totale dei veicoli da controllare.
Situazione iniziale per le automobili e i motoveicoli:
tenuto conto del periodo d’attesa di 30 giorni, su 4 980 730 veicoli soggetti all’obbligo d’esame periodico 4-3-2, 1 305 656 (26,8%) risultano in arretrato. Anche qui i ritardi dei singoli Cantoni divergono notevolmente e si situano tra il 10,5 e il 37,9 per cento del totale dei veicoli da controllare.
Da poco, in alcuni Cantoni è in corso il potenziamento delle risorse destinate ai controlli, con l’obiettivo di smaltire gli arretrati.
Conclusione: oggi molte autorità di immatricolazione cantonali non sono in grado di rispettare i termini prescritti dall’ordinanza. Occorre intervenire per risolvere la situazione.
2 Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli. 3 Direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.