Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/24: Nuova regolamentazione degli intervalli tra gli esami successivi periodici - Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli (OAV) · 17 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo

L014-1150

4.3. Informazioni dalla statistica degli incidenti stradali

Sulla base delle statistiche si è cercato di rispondere alle seguenti domande:

- Quale influenza hanno i difetti tecnici dei veicoli sugli incidenti?

- La statistica dispone di elementi concreti per poter intervenire sulla questione della modifica dei termini per gli esami successivi?

Emanando l’ordinanza sul registro degli incidenti stradali (ORIStr; RS 741.57), il Consiglio federale ha creato la base necessaria per l’ottimizzazione, perseguita nell’ambito di Via sicura, della statistica degli incidenti stradali e la sua pubblicazione da parte dell’Ufficio federale delle strade (USTRA). Dal 1° gennaio 2011, tutti gli incidenti vengono inseriti nel nuovo registro secondo criteri uniformi.

Su un totale di 54 171 incidenti nel 2012, solamente in 376 casi (0,69%) viene indicato un difetto tecnico come causa principale.

I dati rilevati secondo la ORIStr si basano sui rapporti di polizia. Per risultare come «causato da difetto tecnico» nella statistica degli incidenti stradali, l’incidente deve essere stato segnalato come tale dal detentore del veicolo al momento della stesura del rapporto di polizia (malfunzionamento del sistema), oppure la causa deve essere stata individuata dalla polizia stessa. In questa statistica vengono tuttavia rilevati anche i veicoli esteri, il cui stato è indipendente dai controlli cantonali.

La quota degli incidenti dovuti a «problemi tecnici dei veicoli» dovrebbe essere appena superiore,

stando alle stime dell’Ufficio prevenzione infortuni (upi), basandosi su studi condotti all’estero.

Ulteriori informazioni si potrebbero evincere, a nostro avviso, dalle perizie o dai documenti

dell’assicurazione, che oggi non confluiscono ancora nella statistica degli incidenti stradali e quindi non sono stati considerati.

Anche se un’eventuale proroga delle scadenza del primo controllo periodico dovesse portare a più difetti, ciò non determinerebbe necessariamente un aumento degli incidenti: eventuali difetti, oltre a essere segnalati dai sistemi di sicurezza elettronici, possono essere compensati attraverso una guida adeguata. Inoltre, in caso di incidente occorre sempre chiedersi se vi sia un nesso tra il difetto e la causa dell’incidente.

Nella sua scheda informativa sull’utilità per la sicurezza dei controlli di veicoli a motore, l’upi constata che le prove di una diminuzione del numero di difetti (e non degli incidenti) dovuta all’esame successivo periodico sono appena sufficienti. Finora, però, neanche gli studi condotti hanno dimostrato in modo concludente che i controlli dei veicoli a motore riducono il rischio di incidenti.

Anche dalle verifiche interne dell’USTRA non risulta alcuna differenza, in termini di frequenza degli incidenti dovuti a difetti, tra i Cantoni che effettuano i controlli periodici su automobili già dopo 4 anni e quelli che li eseguono solamente dopo 7 anni.

Conclusione: non è stato possibile evidenziare un nesso di causalità tra i difetti dei veicoli, l’esame successivo periodico e la frequenza degli incidenti. Anche se, in seguito a un’eventuale proroga degli intervalli tra gli esami successivi, i veicoli dovessero presentare più difetti, ciò non porterebbe necessariamente a un aumento del numero di incidenti per «difetto tecnico» del veicolo. Il numero di incidenti dovuti a difetti tecnici è molto esiguo.

4.4. Difetti gravi riscontrati in occasione dell’esame periodico dei veicoli (art. 33 OETV)

Per potersi esprimere in merito ai difetti dei veicoli in circolazione che influenzano la sicurezza e il carico inquinante sono necessari rilevamenti del parco veicoli svizzero. Il rilevamento dei difetti

nell’ambito dell’esame successivo periodico (= valutazione neutrale) può fornire informazioni rappresentative in merito. I criteri e le categorie di difetti si basano su una definizione praticamente identica a

4

quella della raccomandazione europea 2010/378/UE .

L’asa ha potuto fornire i relativi dati. Il gruppo di lavoro ha giudicato unicamente i difetti che, in base alla definizione, sono classificati almeno come gravi, poiché solamente questi sono significativi per

4 Raccomandazione della Commissione del 5 luglio 2010 relativa alla valutazione delle anomalie riscontrate nel corso dei controlli tecnici dei veicoli conformemente alla direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (2010/378/UE)