Avamprogetto LF

Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 43 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 18Fedlex · Progetto

Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 RO 20XX

Titolo prima dell'art. 113

Capo IV: Vigilanza sull'equilibrio finanziario

Art. 113

1 Il livello del Fondo di compensazione AVS non deve, di regola, scendere al di sotto del 70 per cento delle uscite di un anno.

2 Il Consiglio federale verifica se l'evoluzione finanziaria dell'assicurazione sia equilibrata. Se si prevede che nell'arco dei tre anni seguenti il livello del Fondo AVS scenderà al di sotto del 70 per cento delle uscite di un anno, il Consiglio federale sottopone misure di stabilizzazione all'Assemblea federale, entro un anno dalla pubblicazione di cui all'articolo 108 capoverso 2.

3 Se alla fine di un anno contabile il livello del Fondo di compensazione AVS scende al di sotto del 70 per cento delle uscite di un anno e il deficit di ripartizione era superiore al 3 per cento delle uscite annue nell'anno contabile in questione e in quello precedente, all'inizio dell'anno contabile successivo il Consiglio federale pone in vigore le misure seguenti:

a. sospende l'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari. L'importo delle rendite non deve essere tuttavia inferiore al 95 per cento di quello che si sarebbe ottenuto con l'adeguamento. Al più tardi dopo cinque anni, le rendite sono nuovamente adeguate all'evoluzione dei prezzi registrata dall'ultimo adeguamento;

b. aumenta i tassi di contribuzione come segue:

1. i contributi secondo gli articoli 5 capoverso 1, 6 capoverso 2 e 13 al massimo di 0,5 punti percentuali,

2. i contributi secondo gli articoli 2 capoverso 4, 6 capoverso 1 e 8 capoversi 1 e 2 al massimo di 1 punto percentuale,

3. i contributi minimi secondo gli articoli 2 capoversi 4 e 5, 8 capoversi 1 e 2, e 10 in misura proporzionale;

c. disciplina il concorso di rendite dell'AVS e dell'AI secondo l'articolo 35 capoverso 1 lettera b e secondo l'articolo 37bis per quanto concerne gli effetti della lettera a.

4 Le misure di cui al capoverso 3 sono applicate fintantoché il livello del Fondo di compensazione AVS ha nuovamente raggiunto il 70 per cento delle uscite di un anno e si prevede che nell'anno contabile successivo rimanga a tale livello.